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Sentenza

Sentenza n. 4896/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202407973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che la prima condanna, relativa a violenza sessuale continuata e sequestro di persona, era stata dichiarata estinta e che la seconda, relativa a lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata, era stata seguita dall'affidamento in prova ai servizi sociali, conclusosi positivamente con estinzione della pena e degli effetti penali. Ha inoltre dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la complessiva condotta tenuta durante la permanenza in Italia, la durata della residenza e l'integrazione economica e sociale. Il diniego era fondato sulla valutazione negativa di due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenute indicative di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisca esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: la residenza decennale è soltanto un presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla cittadinanza. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni ministeriali. Nel caso concreto, i gravi precedenti penali, riguardanti anche violenza sessuale e due episodi di sequestro di persona, sono stati legittimamente valutati complessivamente come indici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. L'estinzione dei reati e gli esiti favorevoli delle misure penali non impediscono la valutazione amministrativa del fatto storico, autonomamente rilevante rispetto agli effetti penali. Anche il decorso del tempo non è stato ritenuto decisivo, in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte; la seconda vicenda, inoltre, era successiva alla presentazione dell'istanza ed era ricaduta nel periodo di osservazione considerato dall'Amministrazione. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, non ravvisando travisamento, illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Ha sottolineato che la valutazione amministrativa può essere ispirata a particolare cautela e precauzione, considerata la natura definitiva dello status civitatis e la tutela dell'ordine pubblico e dei valori fondamentali della convivenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; il Ministero deve svolgere una valutazione ampiamente discrezionale sull'integrazione, l'affidabilità e l'attitudine del richiedente ad assumere i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso consente al richiedente di presentare osservazioni, che l'Amministrazione deve esaminare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che le osservazioni sull'estinzione dei reati e sull'affidamento in prova fossero state considerate nel provvedimento finale.

  • art. 6 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione delle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro sistematico per ritenere che reati rientranti in tale soglia costituiscano, a fortiori, elementi ostativi valutabili nella concessione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento è stata considerata equiparabile, ai fini della valutazione amministrativa, a una pronuncia di condanna quanto alla rilevanza dei fatti accertati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il fondamento, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un atto discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su precedenti penali è legittimo quando l'Amministrazione abbia svolto una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente, indicando fatti verificati e fornendo una motivazione logica, coerente e ragionevole.
  • L'estinzione del reato, la riabilitazione o l'estinzione della pena non impediscono all'Amministrazione di valutare il fatto storico come indice sintomatico dell'affidabilità del richiedente e della sua adesione alle regole fondamentali della convivenza civile, perché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto agli effetti penali della condanna.
  • La gravità, la reiterazione e la natura dei reati possono giustificare la rilevanza di condotte risalenti e consentire all'Amministrazione di attribuire loro valore prognostico anche oltre il periodo temporale ordinariamente considerato per la verifica della condotta del richiedente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: sono verificabili il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e l'assenza di travisamento, illogicità, manifesta irragionevolezza o sproporzione, ma non è possibile sostituire la valutazione giudiziale a quella ministeriale.
  • Nella concessione della cittadinanza l'Amministrazione può adottare una valutazione particolarmente cauta e precauzionale, poiché il conferimento dello status civitatis produce effetti tendenzialmente definitivi e incide sull'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento e dei valori fondamentali della convivenza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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