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Sentenza

Sentenza n. 80/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza della Corte d'Appello di Milano - Sez. Lavoro n. 722/2024 pubbl. il 02/09/2024 emessa a definizione del giudizio RG 384/2024, notificata in data 02.09.2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 722/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 722/2024, notificata il 2 settembre 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione e spese. Il ricorrente ha chiesto anche il pagamento dell’annualità 2022/2023, riconosciuta dalla sentenza di primo grado e confermata in appello, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudice ha rilevato che la documentazione prodotta era idonea, che l’inadempimento non era stato adeguatamente contestato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in forza del titolo, comprese le annualità indicate nel giudicato e quelle riconosciute per il 2022/2023, detraendo eventuali importi già versati. Ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati secondo il titolo, gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni applicabili. Sono dovuti anche gli accessori di legge successivamente maturati, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per l’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere spontaneamente al pagamento di somme di denaro, prima dell’avvio dell’azione esecutiva o di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate in concreto sulla base del titolo giudiziale e della disciplina civilistica applicabile; i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore che dichiari di averle anticipate.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l’onere relativo al contributo unificato nei giudizi amministrativi, secondo quanto indicato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve consentire il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza ridefinirne autonomamente l’oggetto.
  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e sono decorsi i termini dilatori previsti per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto, con ordine di pagamento entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione; capitale residuo, interessi e relativi accessori devono essere ricalcolati secondo il contenuto del titolo giudiziale e la disciplina applicabile.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso autonomo quando l’attività esecutiva rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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