Sentenza n. 1023/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 217/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 664/2023 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 217 del 7 novembre 2023 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato ad accreditare sul borsellino elettronico la somma complessiva di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata notificata al Ministero l'8 novembre 2023, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato il 27 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato la notificazione della sentenza al Ministero, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il passaggio in giudicato del titolo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, precisando che l'esecuzione non comprende la condanna alle spese di lite contenuta nel titolo, perché estranea alla domanda di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale ottemperando quale fonte del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nella sentenza ottemperanda per la decorrenza di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dal contenuto conformativo ed esecutivo del titolo giudiziale; la condanna alle spese di lite contenuta nel titolo può essere esclusa dall'ordine di esecuzione quando esuli dalla domanda specificamente proposta nel giudizio di ottemperanza.
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