Cassazione Civile, Ordinanza n. 05813/2026 del 14/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una persona fisica ritenuta responsabile, ex art. 38 c.c., dell'attività negoziale svolta per un'associazione sportiva dilettantistica. L'Ufficio contestava l'emissione di fatture di acquisto per operazioni oggettivamente inesistenti relative all'anno d'imposta 2013, qualificando l'associazione come ditta cartiera e recuperando a tassazione IRPEF, IRES e IVA. In precedenza, un diverso avviso emesso verso l'associazione era stato annullato con sentenza passata in giudicato. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, anzitutto, violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza favorevole all'associazione precludeva la reiterazione dell'accertamento sui medesimi fatti nei suoi confronti e che il nuovo atto costituiva un aggiramento del giudicato e violazione del ne bis in idem. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che i giudici di merito non avessero esaminato nel dettaglio le sue difese circa l'effettività e l'inerenza delle operazioni, l'idoneità dell'associazione a svolgere attività sportiva reale, il pagamento delle fatture e l'insufficienza della prova presuntiva dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso che il precedente giudicato sull'avviso emesso verso l'associazione potesse estendersi al diverso avviso notificato alla persona fisica ritenuta responsabile, osservando che la precedente decisione aveva annullato l'atto perché emesso nei confronti di un ente già estinto e non aveva accertato, nel merito, l'infondatezza della pretesa fiscale; inoltre il giudicato tributario non opera con riferimento a soggetti o rapporti diversi, né copre le mere conseguenze giuridiche o l'interpretazione astratta della norma. Ha poi ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, affermando che la sentenza impugnata, pur succinta, conteneva un percorso argomentativo sufficiente al "minimo costituzionale", aveva richiamato gli esiti dell'indagine della Guardia di finanza e la mancata prova contraria del contribuente, e aveva correttamente ritenuto non decisiva la sentenza penale invocata perché relativa in parte ad annualità diverse e non definitiva. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno è opponibile solo nei limiti dell'identità di soggetti, causa petendi e petitum; non copre automaticamente un diverso avviso emesso verso un soggetto distinto, né le sole conseguenze giuridiche o l'interpretazione di una norma.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato non impedisce l'adozione di un nuovo atto impositivo rivolto a diverso soggetto passivo rispetto a quello del precedente giudizio.
art. 38 c.c.
È richiamato per individuare la responsabilità del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione; legittima, secondo la Corte, l'emissione del nuovo avviso verso chi si ritiene abbia svolto l'attività negoziale per l'ente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito non ha violato le norme sul giudicato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, rigettato perché la motivazione della sentenza impugnata non era inesistente né meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per dedurre la nullità della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione, seppur sintetica, era sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare la carenza assoluta di motivazione; la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Norma evocata insieme alle altre sulla motivazione, ma ritenuta non violata alla luce della congruità argomentativa della sentenza di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non emerge dal testo un'autonoma violazione accolta dalla Corte.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Norma di rinvio nel giudizio tributario di legittimità; il controllo della Cassazione resta limitato ai vizi dedotti e ammessi.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente una motivazione concisa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo la soccombenza del ricorrente, sono posti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato tributario esterno non si estende automaticamente a un diverso avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto diverso, anche se fondato sui medesimi fatti, quando non vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi.
- L'annullamento di un precedente avviso per ragioni formali o processuali non equivale a un accertamento definitivo dell'infondatezza nel merito della pretesa fiscale, sicché non impedisce la reiterazione dell'azione impositiva verso il soggetto ritenuto effettivamente obbligato.
- In cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": è escluso il sindacato sulla sufficienza o sulla contraddittorietà logica della motivazione, salvo che questa sia del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- Nel giudizio tributario, la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni può essere fondata anche su elementi presuntivi dell'Ufficio, gravando sul contribuente l'onere di offrire una prova contraria idonea a superare il quadro indiziario.
- La sentenza penale invocata dalla parte non assume rilievo decisivo se riguarda annualità solo parzialmente coincidenti con quelle oggetto del giudizio tributario e se non è definitiva.
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