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Sentenza

Sentenza n. 4469/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4308/2024 del Tribunale di Milano, Sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202505033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4308/2024 del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta docente per complessivi 1.000 euro a ciascuna docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro, notificata via PEC al Ministero il 23 ottobre 2024 e passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto a ciascuna il beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per due anni scolastici: 2022/2023 e 2023/2024 per la prima docente; 2021/2022 e 2023/2024 per la seconda. Deducevano che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, il Ministero non aveva eseguito la sentenza. Chiedevano quindi l'ordine di pagamento di 1.000 euro ciascuna, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e le spese. Domandavano inoltre la condanna dell'Amministrazione a un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito elementi sull'adempimento; il Tribunale ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato il pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura delle ricorrenti, ponendo gli oneri a carico dell'Amministrazione. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora: considerate le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, nonché l'esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o vi siano altre ragioni ostative; la misura non deve produrre locupletazioni eccessive né risultare troppo afflittiva.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Per procedere all'ottemperanza di un titolo di condanna al pagamento nei confronti dell'amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento nei confronti di una pubblica amministrazione può essere disposta quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza pagamento; la mancata contestazione del credito e l'assenza di prova di pagamenti, anche parziali, consentono di accertare l'inadempimento.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, indicando termine e modalità dell'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va valutata in concreto e può essere negata quando le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio o l'esiguità del debito rendano la misura manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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