Ordinanza n. 1725/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Pavia, 23.01.2026, ID 46195/6F/2026/P.A.S.I., prot. nr. 0004428 del 27.01.2026, avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. 515707-Q, rilasciata il 22.08.2025 con scadenza 21.08.2030 a Cocchetti Edoardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Pavia recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione presso la sua sede reale, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, come previsto per la rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato dall'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933 e dall'art. 25 c.p.c. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio. La questione esaminata dall'ordinanza riguarda esclusivamente la validità della notificazione del ricorso e le conseguenze processuali della sua esecuzione presso la sede dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la notificazione eseguita presso la sede reale dell'amministrazione statale non sia inesistente e non determini l'inammissibilità del ricorso, ma sia affetta da nullità suscettibile di rinnovazione. Applicando il principio affermato dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato, nonché l'art. 44, comma 4, c.p.a., il Collegio ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova dell'avvenuto adempimento entro i successivi 5 giorni. Il giudizio non è stato definito nel merito; è stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 11 regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
La notificazione degli atti giudiziari nei confronti dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente.
art. 25 c.p.c.
Concorre a individuare il luogo corretto per la notificazione degli atti giudiziari destinati all'amministrazione statale.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Quando la notificazione è nulla, il destinatario non si costituisce e il vizio non è di gravità tale da comportare l'inesistenza, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
Esclude che ogni vizio della notificazione presso l'amministrazione statale comporti inesistenza e inammissibilità, valorizzando la rinnovabilità dei vizi non radicali.
sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1654/2022
La notificazione eseguita presso la sede dell'ente statale, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, è nulla e non inesistente, quindi suscettibile di rinnovazione.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso diretto contro un'amministrazione statale deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente, secondo le regole sulla rappresentanza processuale dello Stato.
- La notificazione effettuata presso la sede reale dell'amministrazione statale, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, integra una nullità rinnovabile e non un'inesistenza della notificazione, sicché non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la notificazione è nulla, il destinatario non si costituisce e il vizio non presenta gravità tale da comportare l'inesistenza, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
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