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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12557/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rapa ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la misura degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e plurimi reati tributari (d.lgs. n. 74/2000, artt. 2 e 8, con ulteriori contestazioni). Il ricorso per cassazione articolava dieci motivi incentrati su: errata determinazione della competenza territoriale (contestazione applicazione art. 18 d.lgs. 74/2000 anziché art. 8 c.p.p.), inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, doppia incriminazione vietata dall'art. 9 d.lgs. 74/2000, carenza del dolo nei reati tributari, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la natura fittizia delle operazioni e la qualità di amministratore di fatto del ricorrente, e infine carenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e alternatività della misura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato (alcuni motivi inammissibili per genericità/aspecificità). Ha confermato che: a) per i reati tributari plurimi riferiti al medesimo periodo d'imposta si applica l'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000 (ultima fattura determina il momento consumativo) e, per tali ipotesi, l'art. 18 d.lgs. 74/2000 individua la competenza territoriale del Pubblico Ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato; b) la mancata trasmissione tempestiva dei decreti autorizzativi non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare e la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni è generica e inammissibile perché non mostra l'incidenza sull'eventuale prova di resistenza; c) l'art. 9 d.lgs. 74/2000 non opera quando lo stesso soggetto direttamente emette e utilizza le fatture false (quindi non v'è immediata esclusione di responsabilità); d) le critiche sulla carenza del dolo, sulla qualità di amministratore di fatto e sulla fittizietà delle operazioni sono state ritenute o infondate o censurabili solo con diversa valutazione fattuale, non sindacabile in cassazione se la motivazione del Tribunale è congrua; e) le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) erano adeguatamente motivate in rapporto alla gravità, alla persistenza della condotta e agli elementi investigativi successivi. Esito: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza che mantiene la misura cautelare (arresti domiciliari).

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Reato di associazione per delinquere; contestata la promozione/partecipazione all'associazione. La Corte ha richiamato la rilevanza della pluralità di azioni esecutive nell'ambito di un medesimo disegno criminoso per fondare la gravità indiziaria.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; è reato istantaneo che si consuma al momento di emissione dell'ultima fattura se vi sono più emissioni nello stesso periodo d'imposta (art. 8, comma 2), configurando in tale ipotesi un unico reato.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione, quindi temporalmente successivo all'emissione delle fatture.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 9

    Prevede limitazioni al concorso di persone tra emittente e utilizzatore di fatture false. La Corte conferma che la deroga non si applica qualora lo stesso soggetto emetta e utilizzi direttamente le fatture (quindi non opera l'esclusione automatica della responsabilità in tali casi).

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18

    Disciplina la competenza territoriale nei reati tributari rinviando in generale ai criteri dell'art. 8 c.p.p.; con riferimento all'art. 8, comma 2, stabilisce che, in caso di pluralità di fatture nello stesso periodo d'imposta, è competente il giudice dell'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato. La Corte l'ha applicata per confermare la competenza di Salerno.

  • cod. proc. pen., art. 8

    Criteri ordinarî di determinazione della competenza territoriale (locus commissi delicti). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il luogo di consumazione resta criterio principale salvo le deroghe previste dal d.lgs. 74/2000 (art. 18).

  • cod. proc. pen., art. 271

    Regime di utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha osservato che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi al riesame non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura, e che per dedurre inutilizzabilità la difesa deve essere specifica e tempestiva e indicare l'incidenza sull'istruttoria.

  • cod. proc. pen., artt. 12 e 16

    Principi di connessione dei reati e della determinazione della competenza per il reato più grave o, a parità, per quello anteriormente commesso. La Corte ha adottato tali criteri per definire la competenza territoriale nell'ambito dei reati connessi.

  • cod. proc. pen., art. 606

    Norma che indica le doglianze deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto molti motivi inammissibili per genericità o per attitudine a rimettere in discussione valutazioni di merito non travisate.

  • cod. proc. pen., artt. 274 (lett. c) e 275

    Norme sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione alla luce della persistenza della condotta, della gravità dei fatti, e di elementi investigativi che indicano la prosecuzione dell'attività illecita.

Massime di principio

  • Per i reati tributari che comportano emissione plurima di fatture relative allo stesso periodo d'imposta si applica l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74/2000: le emissioni costituiscono un unico reato consumato con l'ultima fattura; la competenza territoriale può essere individuata ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 nel giudice dell'ufficio del P.M. che ha iscritto per primo la notizia di reato.
  • L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo (si consuma alla emissione del documento); la dichiarazione fraudolenta mediante uso di tali fatture è reato anch'esso istantaneo ma si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale.
  • L'art. 9 d.lgs. 74/2000 non esclude automaticamente la punibilità quando lo stesso soggetto sia al contempo emittente e utilizzatore diretto delle fatture false: la norma riguarda il concorso tra soggetti diversi e non la cumulo di ruoli attribuiti a una stessa persona.
  • La mancata trasmissione tempestiva dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al giudice del riesame non determina per sé la perdita della misura cautelare; per ottenere la dichiarazione di inutilizzabilità l'indagato deve formulare eccezioni specifiche e dimostrare l'incidenza che l'espunzione avrebbe sulla 'prova di resistenza'.
  • In sede di controllo di legittimità su provvedimenti cautelari (riesame/cassazione) la Corte verifica la congruità e la logicità della motivazione, ma non sostituisce il proprio giudizio a quello di merito quando le valutazioni probatorie siano adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche.
  • Per giustificare misure cautelari come gli arresti domiciliari per pericolo di reiterazione è sufficiente dimostrare, con elementi concreti, la persistenza della condotta illecita, la gravità dei fatti e indizi che lascino plausibilmente ritenere che l'indagato non ha desistito dall'attività criminosa.

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