Sentenza n. 1121/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 284/2024 del 23.07.2024, resa dal Tribunale di Prato, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, in proprio, ricorso per ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, n. 284/2024, nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, di euro 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute. Il ricorso è stato notificato e depositato il 25 marzo 2026. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento di quanto dovuto il 15 aprile 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento dell'importo dovuto è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso e ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il ricorso fosse stato reso necessario dall'inadempimento ministeriale precedente al pagamento. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza, nel quale il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza definitiva del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché la pretesa sostanziale è stata soddisfatta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'inadempimento precedente ha reso necessario il ricorso.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce al giudice di regolare le spese del processo in favore della parte che ha ottenuto il soddisfacimento della pretesa solo dopo l'instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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