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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29605/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, e in particolare la determinazione della c.d. quota B dei supplementi/pensione. In primo grado era stato riconosciuto il diritto del pensionato al ricalcolo della base di calcolo della quota B senza applicare il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione e dei supplementi solo per i ratei maturati dopo il 7.7.2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultrapetizione, perché la domanda introduttiva riguardava solo i supplementi di pensione e non anche la pensione principale; 2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte territoriale escluso l'applicazione del massimale retributivo nella determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ha prospettato profili di illegittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, osservando che il dispositivo della sentenza d'appello aveva condannato l'INPS al pagamento dei ratei della pensione oltre che dei supplementi, mentre la domanda originaria riguardava soltanto i supplementi: pertanto vi era ultrapetizione. Ha accolto anche il secondo motivo, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo tale limite stato abrogato né risultando incompatibile con l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata reputata manifestamente infondata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata richiamata per censurare la pronuncia ultra petita; il dispositivo prevale sulla motivazione e non può attribuire più di quanto domandato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza per ultrapetizione.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    Non esclude il massimale retributivo previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; il limite è compatibile con la disciplina sopravvenuta.

  • art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992

    Definisce la quota A del trattamento pensionistico per le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993.

  • art. 13, lett. b, d.lgs. n. 503/1992

    Definisce la quota B del trattamento pensionistico per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993.

  • art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995

    La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate.

  • art. 2, comma 22, lett. d), L. n. 335/1995

    Consente la salvaguardia delle normative speciali motivate da effettive peculiarità professionali e lavorative, come quella del settore dello spettacolo.

  • art. 76 Cost.

    La censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata; l'interpretazione accolta non viola la legge delega.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato quale parametro di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, non compromesso dal sistema con massimale retributivo.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo, che cristallizza la decisione e determina il contenuto del giudicato; le affermazioni della motivazione incompatibili con esso non possono valere come decisione.
  • La pronuncia ultra petita ricorre quando il giudice attribuisce un bene della vita o un capo di condanna non compreso nella domanda originaria; tale vizio integra nullità deducibile in cassazione.
  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la quota B va calcolata continuando ad applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, poiché il limite non è stato espressamente abrogato ed è compatibile con la disciplina successiva.
  • La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non richiede una perfetta corrispondenza tra base contributiva e base pensionabile; è sufficiente che il sistema mantenga una ragionevole proporzionalità complessiva e non comprometta le finalità di tutela dell'art. 38 Cost.
  • Le normative speciali previdenziali di settori con peculiarità professionali possono essere preservate nell'ambito dei criteri di armonizzazione della riforma, ove la legge delega lo consenta espressamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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