Cassazione Civile, Ordinanza n. 29605/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, e in particolare la determinazione della c.d. quota B dei supplementi/pensione. In primo grado era stato riconosciuto il diritto del pensionato al ricalcolo della base di calcolo della quota B senza applicare il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione e dei supplementi solo per i ratei maturati dopo il 7.7.2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultrapetizione, perché la domanda introduttiva riguardava solo i supplementi di pensione e non anche la pensione principale; 2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte territoriale escluso l'applicazione del massimale retributivo nella determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ha prospettato profili di illegittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, osservando che il dispositivo della sentenza d'appello aveva condannato l'INPS al pagamento dei ratei della pensione oltre che dei supplementi, mentre la domanda originaria riguardava soltanto i supplementi: pertanto vi era ultrapetizione. Ha accolto anche il secondo motivo, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo tale limite stato abrogato né risultando incompatibile con l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata reputata manifestamente infondata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stata richiamata per censurare la pronuncia ultra petita; il dispositivo prevale sulla motivazione e non può attribuire più di quanto domandato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
Non esclude il massimale retributivo previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; il limite è compatibile con la disciplina sopravvenuta.
art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota A del trattamento pensionistico per le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993.
art. 13, lett. b, d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota B del trattamento pensionistico per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993.
art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995
La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate.
art. 2, comma 22, lett. d), L. n. 335/1995
Consente la salvaguardia delle normative speciali motivate da effettive peculiarità professionali e lavorative, come quella del settore dello spettacolo.
art. 76 Cost.
La censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata; l'interpretazione accolta non viola la legge delega.
art. 38 Cost.
Richiamato quale parametro di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, non compromesso dal sistema con massimale retributivo.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo, che cristallizza la decisione e determina il contenuto del giudicato; le affermazioni della motivazione incompatibili con esso non possono valere come decisione.
- La pronuncia ultra petita ricorre quando il giudice attribuisce un bene della vita o un capo di condanna non compreso nella domanda originaria; tale vizio integra nullità deducibile in cassazione.
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la quota B va calcolata continuando ad applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, poiché il limite non è stato espressamente abrogato ed è compatibile con la disciplina successiva.
- La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non richiede una perfetta corrispondenza tra base contributiva e base pensionabile; è sufficiente che il sistema mantenga una ragionevole proporzionalità complessiva e non comprometta le finalità di tutela dell'art. 38 Cost.
- Le normative speciali previdenziali di settori con peculiarità professionali possono essere preservate nell'ambito dei criteri di armonizzazione della riforma, ove la legge delega lo consenta espressamente.
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