Ordinanza n. 241/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto-OMISSIS- emesso dalla Questura di Novara e notificato in data 11 maggio 2026 concernente il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE adottato dalla Questura di Novara
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Novara, notificato l'11 maggio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato su una valutazione di pericolosità sociale. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, la legittimità del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE, chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non presentasse elementi di fondatezza sufficienti. La valutazione di pericolosità sociale compiuta dal Questore è stata ritenuta basata su precise risultanze istruttorie e su un grave quadro indiziario, idoneo a sostenere il giudizio dell'Amministrazione. Il giudice ha inoltre valorizzato l'estremo disvalore sociale dei fatti per i quali il ricorrente è indagato e le precedenti condanne per maltrattamenti contro familiari, lesioni personali, falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un diniego di permesso di soggiorno può essere respinta quando, a una sommaria delibazione, la valutazione amministrativa di pericolosità sociale risulti sostenuta da precise risultanze istruttorie e da un quadro indiziario grave.
- Nel giudizio cautelare relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE, il giudice può valorizzare, ai fini della verifica del fumus boni iuris, sia i fatti oggetto di indagine connotati da particolare disvalore sociale sia le precedenti condanne penali dell'interessato.
- La motivazione cautelare può fondarsi sulla ritenuta idoneità degli elementi istruttori a sostenere la valutazione di pericolosità sociale compiuta dall'autorità di pubblica sicurezza, senza anticipare la definizione del merito della controversia.
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