Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13126/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento Prot No: 1354 Pratica No. 20250004989, emesso il 17 settembre 2025 e notificato il 14 ottobre 2025 avente ad oggetto il diniego del visto per motivi di studio e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi espressamente incluso

Giustizia amministrativa202515051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio fondato su una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen ai fini del rifiuto di ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare deducendo la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’erronea attribuzione della segnalazione SIS e la violazione dell’art. 25 della Convenzione di Schengen. In particolare, ha sostenuto che l’allerta SIS fosse riferita a un soggetto diverso, sebbene omonimo, e che la mancata partecipazione procedimentale gli avesse impedito di chiarire tale circostanza. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità della procura per difetto di legalizzazione e ha chiesto il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio il ricorrente ha prodotto una comunicazione dell’Ufficio SIRENE Austria dalla quale risultava che i dati relativi al ricorrente non erano trattati nel sistema austriaco.

La decisione

Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di inammissibilità della procura, poiché la sottoscrizione della parte era stata autenticata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c. e la procura era corredata dall’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, con conseguente legalizzazione di diritto. Nel merito, la documentazione dell’Ufficio SIRENE Austria ha evidenziato il travisamento commesso dal Consolato: la segnalazione SIS non risultava riferibile al ricorrente. Il diniego è stato quindi ritenuto viziato da carenza istruttoria e motivazionale. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego e ordine all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, tenendo conto della documentazione prodotta e svolgendo, ove necessario, ulteriori accertamenti in loco con la collaborazione del ricorrente. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale; il giudice ha fondato l’annullamento principalmente sulla carenza istruttoria e motivazionale.

  • art. 25 Convenzione di Schengen

    È richiamato dal ricorrente in relazione all’erronea attribuzione e alla verifica della segnalazione SIS.

  • art. 2703 c.c.

    La sottoscrizione della procura è stata ritenuta validamente autenticata da pubblico ufficiale.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    La procura corredata dall’apostille è stata considerata legalizzata di diritto, rendendo infondata l’eccezione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto fondato su una segnalazione SIS è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’Amministrazione non verifica adeguatamente che la segnalazione sia effettivamente riferibile al richiedente e risulta invece riferita a un soggetto omonimo o diverso.
  • Quando nel corso del giudizio emergono da documentazione dell’autorità SIRENE competente elementi idonei a dimostrare l’erronea riferibilità della segnalazione SIS, il giudice può annullare il diniego e ordinare il riesame dell’istanza, imponendo all’Amministrazione di considerare tale documentazione e di svolgere gli ulteriori accertamenti necessari.
  • Una procura alle liti sottoscritta dalla parte e autenticata da pubblico ufficiale, corredata dall’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, deve essere considerata legalizzata di diritto ai fini della sua ammissibilità nel processo amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.