Ordinanza n. 105/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento della Prefettura di Ragusa prot. nr.-OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia ai sensi del decreto flussi per lo svolgimento di lavoro subordinato, rilasciato in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia, rilasciato nell’ambito del decreto flussi per lo svolgimento di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia del nulla osta all’ingresso in Italia ai sensi del decreto flussi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentando che la propria condizione di cittadino straniero irregolare lo avrebbe esposto al rischio di un provvedimento di espulsione e di un immediato allontanamento dal territorio italiano. Il provvedimento di revoca risultava fondato sul fatto che il nominativo del ricorrente non era inserito nell’applicativo SILEN del Ministero del lavoro, destinato a comprendere i soggetti che hanno svolto corsi di formazione all’estero nell’ambito di progetti approvati dal Ministero del lavoro. Il giudice dà atto che le censure del ricorso non riguardavano tale presupposto della revoca. La difesa pubblica aveva inoltre formulato un’eccezione di inammissibilità, riservata alla successiva decisione di rito e di merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, lasciando impregiudicate le ulteriori questioni di rito e di merito, inclusa l’eccezione di inammissibilità. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato l’assenza di profili di fondatezza, poiché le censure non contestavano il presupposto specifico su cui si fondava la revoca, ossia la mancata iscrizione del nominativo nell’applicativo SILEN. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto il pregiudizio prospettato meramente eventuale e comunque non adeguatamente dimostrato, non essendo stato spiegato in che modo un’eventuale espulsione avrebbe determinato un danno irreparabile. Ha inoltre osservato che la sospensione della revoca non avrebbe comportato il rilascio di un titolo di soggiorno e, pertanto, non avrebbe comunque eliminato il rischio prospettato dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando le censure non investono il presupposto concreto e decisivo posto dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera prospettazione eventuale di conseguenze pregiudizievoli; il ricorrente deve allegare in modo specifico perché tali conseguenze siano gravi e irreparabili.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro non comporta automaticamente il rilascio di un titolo di soggiorno e non può quindi essere accordata sul presupposto che essa elimini il rischio di espulsione, se tale effetto non deriva dalla misura richiesta.
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