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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12299/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello perché il difensore, essendo l'imputato assente in primo grado, non aveva depositato insieme all'atto di impugnazione il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza né la dichiarazione o elezione di domicilio. In Cassazione denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. (con riferimento all'art. 161 c.p.p.) e contrasto degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., per violazione del diritto di difesa, della parità delle armi e del principio di ragionevolezza; chiede inoltre applicazione analogica dell'interpretazione delle Sezioni Unite sull'art. 581, comma 1-ter, alla previsione del comma 1-quater e censura la disciplina transitoria che applica le nuove regole anche a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore, rispetto a giudicati precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondate le doglianze. Ha motivato che gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. disciplinano modalità formali di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente e non ledono il diritto di difesa o il diritto ad impugnare; ha escluso il contrasto con i principi costituzionali invocati e ha ritenuto legittima la differenziazione tra imputato presente e assente. Ha inoltre precisato che la disciplina di cui al comma 1-ter non si estende alla parte civile e che l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite sull'art. 581, comma 1-ter (riguardante la sufficienza del richiamo a una precedente elezione di domicilio) non può essere automaticamente estesa per analogia all'art. 581, comma 1-quater, che ha finalità differente. Ha ritenuto non irragionevole la norma transitoria. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le norme regolano le modalità formali con cui il difensore dell'imputato assente deve proporre l'impugnazione (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e, se assente, mandato rilasciato dopo la sentenza) e non incidono sul diritto soggettivo dell'imputato ad impugnare.

  • art. 571, cod. proc. pen.

    art. 571 del medesimo codice

    Richiamata come norma generale che attribuisce al difensore la legittimazione ad impugnare; la Corte ha rilevato che le prescrizioni formali di cui all'art. 581 non contraddicono il principio sistematico di cui all'art. 571.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    E' la norma invocata dal ricorrente come parametro di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura mossa ai sensi di tale articolo perché le questioni sollevate erano manifestamente infondate.

  • art. 161, cod. proc. pen.

    art. 161 dello stesso codice

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che l'art. 161 precluda le prescrizioni formali imposte dall'art. 581.

  • art. 3 Cost.

    Invocato in relazione al principio di ragionevolezza: la Corte ha ritenuto giustificata e non irragionevole la differenziazione normativa tra imputato presente e assente.

  • art. 24 Cost.

    Invocato come parametro del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina formale non limiti il diritto di difesa nel suo nucleo essenziale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla presunzione di non colpevolezza e al diritto di impugnare; la Corte ha escluso contrasti con tale principio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale sul giusto processo; la Corte ha ritenuto che le regole formali imposte sono compatibili con il principio del giusto processo.

  • artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare lo statuto speciale della parte civile; la Corte ha osservato che per tali parti la prescrizione formale dell'art. 581, comma 1-ter, non si applica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato assente nel precedente grado, l'avvocato che propone l'appello deve depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione/elezione di domicilio e, se previsto, il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la mancata produzione espone l'impugnazione a rischio di inammissibilità.
  • Le prescrizioni degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, sono considerate forme procedurali e non violano di per sé il diritto costituzionale di difesa o la presunzione di non colpevolezza, perciò i rilievi costituzionali contro tali formalità hanno scarse probabilità di successo.
  • La differenza di trattamento tra imputato presente e imputato assente è ritenuta legittima se giustificata dall'esigenza di assicurare che l'impugnazione sia proposta in modo consapevole da chi non ha partecipato al giudizio precedente.
  • La parte civile e i soggetti responsabili civilmente hanno uno statuto processuale distinto e, di norma, non sono assoggettati alle stesse formalità richieste all'imputato assente; quindi non è possibile estendere automaticamente a loro le prescrizioni previste per l'imputato.
  • L'interpretazione estensiva o analogica delle decisioni delle Sezioni Unite su un comma specifico (es. 1-ter) non può essere automaticamente estesa a un diverso comma (es. 1-quater) quando le finalità normative sono diverse; in casi simili è preferibile adeguarsi letteralmente alle prescrizioni o chiedere chiarimenti giurisdizionali mirati.
  • In presenza di dubbi pratici, la soluzione meno rischiosa è ottenere e depositare tempestivamente il mandato aggiornato e l'elezione di domicilio nel fascicolo, o prevedere che l'imputato impugni personalmente quando possibile; l'omissione può comportare non solo perdita dell'impugnazione ma anche condanna alle spese e adadempimenti pecuniari.

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