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Sentenza

Sentenza n. 1511/2026 - Torino, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, unitamente al regolamento comunale applicato e alla nota della Polizia Locale del Comune di Torino

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca dell'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente, nonché il regolamento comunale, con particolare riferimento agli articoli 13, comma 1, lettera e), e 21, comma 3, secondo periodo, e la nota della Polizia Locale del Comune di Torino del 12 gennaio 2026. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio, il 23 giugno 2026, il Comune di Castiglione Tinella ha annullato l'atto impugnato, facendo salve eventuali successive determinazioni. Il ricorrente ha quindi dichiarato il 26 giugno 2026 la cessazione della materia del contendere. Il TAR, preso atto dell'annullamento dell'atto gravato e della richiesta del ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in corso di giudizio dell'atto impugnato.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata, ai sensi della disposizione richiamata in epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla l'atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce all'amministrazione di adottare eventuali successive determinazioni, se tale riserva è espressamente contenuta nell'atto di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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