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Sentenza

Sentenza n. 1624/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del capo della sentenza civile relativo alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, da un lato, a erogare alla parte assistita buoni elettronici di spesa per € 1.000,00 e, dall’altro, a pagare le spese di lite, liquidate in € 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, CPA e IVA se dovuti, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. Il ricorso è stato limitato all’esecuzione del capo relativo alle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 6 agosto 2025, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in favore del difensore distrattario, secondo il titolo giudiziale. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che l’incarico sia svolto senza compenso aggiuntivo in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre indicato le modalità di deposito telematico degli atti del commissario tramite PAT. È stata applicata, a carico del Ministero, una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 189,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive e coercitive in caso di mancata esecuzione; nel caso concreto ha fondato l’ordine di pagamento, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente; il TAR l’ha quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima dell’esecuzione forzata; il suo inutile decorso è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto, quanto alla gratuità dell’incarico conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di una condanna pecuniaria non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine e, per l’eventuale inerzia successiva, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di un ordine di pagamento pecuniario, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • La regola della gratuità dell’incarico del commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per i giudizi relativi alla legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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