Ordinanza n. 399/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento n. -OMISSIS- del Comandante del -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 1366 del d.lgs. n. 66/2010; - del provvedimento n. -OMISSIS- del Comandante del Battaglione Carabinieri paracadutisti, di irrogazione della sanzione disciplinare di 5 giorni di consegna di rigore nei confronti del ricorrente; - nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e comunque collegati, o conseguenti, anche se non comunicati o conosciuti, in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna di rigore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comandante del -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico proposto ai sensi dell’art. 1366 del d.lgs. n. 66/2010 e il provvedimento del Comandante del Battaglione Carabinieri paracadutisti con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna di rigore, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non specifica analiticamente i vizi dedotti, ma dà conto del riferimento ai motivi posti a sostegno del ricorso gerarchico e a quelli formulati con il ricorso giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio non ha ravvisato elementi prima facie idonei a fondare una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, valutando i fatti, il contenuto della motivazione del provvedimento disciplinare, i motivi del ricorso gerarchico e quelli del ricorso giurisdizionale. Ha inoltre ritenuto generico e ipotetico il pericolo di danno allegato dal ricorrente, con conseguente assenza del necessario periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1366 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è indicata quale base normativa del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta in via incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato richiede una valutazione positiva, sia pure sommaria, della ragionevole prevedibilità di un esito favorevole del ricorso; l’assenza di elementi prima facie favorevoli impedisce la concessione della misura.
- Il periculum in mora non può essere allegato in termini generici e ipotetici, ma deve essere rappresentato con concretezza e attualità; in mancanza, l’istanza cautelare deve essere respinta.
- Nella fase cautelare il giudice può valutare congiuntamente i fatti, la motivazione dell’atto disciplinare e i motivi dedotti in sede gerarchica e giurisdizionale, senza anticipare la definizione del merito.
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