Cassazione Civile, Sentenza n. 6570/2020 del 09/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella con cui la Regione Puglia aveva richiesto in via solidale al ricorrente e a una società il pagamento di Euro 3.328.712,47, per imposta e accessori relativi al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (ecotassa). Il ricorrente era stato individuato quale proprietario e utilizzatore del terreno sul quale era stata realizzata una discarica abusiva; la società era indicata quale esercente l’attività. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale di Bari, con sentenza del 22 dicembre 2014, aveva accolto l’appello della società, escludendone la responsabilità, ma confermato la responsabilità tributaria del ricorrente. Quest’ultimo ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione della disciplina del tributo, ha contestato di essere stato considerato utilizzatore dell’area sulla base anche di un permesso comunale del 22 gennaio 2009, rilasciato per la costruzione di un volume tecnico e di una cabina elettrica a servizio di un impianto fotovoltaico; ha sostenuto che non risultava alcun uso in proprio del terreno. Con il secondo, denunciando omesso esame e violazione dell’art. 2697 c.c., ha contestato la determinazione della quantità dei rifiuti: secondo la sua tesi, le analisi ARPA riguardavano soltanto lo strato superficiale e non potevano essere estese all’intera massa del terrapieno.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto adeguatamente motivata la responsabilità del ricorrente quale proprietario e utilizzatore del terreno: la compresenza di tali qualità comportava uno specifico dovere di controllo e vigilanza per impedire il deposito illecito, anche mediante la presentazione della denuncia di discarica abusiva prima dell’accertamento delle violazioni. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, quale amministratore unico pro tempore della società, aveva affidato a un’altra società il trasporto e la fornitura del materiale di riempimento. La responsabilità dell’utilizzatore, secondo la disciplina esaminata, è alternativa a quella del proprietario soltanto quando l’utilizzatore abbia un diritto reale o personale sull’intera area, tale da escludere ogni ingerenza o concorso del proprietario; il soggetto indicato dal ricorrente come utilizzatore era invece soltanto promissario acquirente e non aveva la disponibilità giuridica del terreno. Quanto alla quantificazione, la CTR aveva determinato in 10.265,44 tonnellate i rifiuti speciali, applicando la percentuale del 28% (vetro, laterizi e miscele bituminose risultanti dalle analisi e dalle valutazioni richiamate) alla massa complessiva di 36.622,29 tonnellate. La Corte ha giudicato ragionevole la presunzione che la composizione percentuale riscontrata fosse tendenzialmente omogenea nell’intero terrapieno, data la comune provenienza del materiale e l’assenza di campionamenti più dettagliati; ha respinto come indimostrata l’ipotesi che i rifiuti fossero presenti soltanto nello strato superficiale. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla Regione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 32
Peraltro, analizzando il testo della L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 32, si può ritenere che la responsabilità tributaria dell’utilizzatore a qualsiasi titolo” è alternativa a quella del proprietario soltanto quando egli sia titolare di un diritto reale o personale sull’intera estensione del terreno, che escluda ogni ingerenza (o concorso) del proprietario nelle modalità di godimento.
La responsabilità dell’utilizzatore del terreno è alternativa a quella del proprietario solo se il diritto reale o personale dell’utilizzatore riguarda l’intera area ed esclude ogni ingerenza o concorso del proprietario.
L.R. Puglia 22 gennaio 1997, n. 5, art. 2, comma 3
Invero, analizzando il testo della L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 32, L.R. 22 gennaio 1997 n. 5, art. 2, comma 3, e L.R. 3 agosto 2007 n. 258, il giudice di appello ha congruamente ed adeguatamente motivato le ragioni della responsabilità tributaria di D.R., in qualità di proprietario ed utilizzatore del terreno su cui la discarica abusiva insiste, mettendo in risalto come il concorso di tali qualità nella medesima persona fisica esigesse l’osservanza di un particolare dovere di controllo e di vigilanza al fine di impedire l’illecito deposito di rifiuti, richiedendo almeno la presentazione della denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima della constatazione delle violazioni di legge, che, nella specie, è mancata, come è stato ben evidenziato, nonostante l’agevole riconoscibilità della natura del materiale depositato.
Nel quadro normativo richiamato dalla Corte, il concorso nella stessa persona delle qualità di proprietario e utilizzatore del terreno comporta un dovere di controllo e vigilanza volto a impedire il deposito illecito, che include la presentazione della denuncia di discarica abusiva prima dell’accertamento delle violazioni.
L.R. Puglia 3 agosto 2007, n. 258
Invero, analizzando il testo della L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 32, L.R. 22 gennaio 1997 n. 5, art. 2, comma 3, e L.R. 3 agosto 2007 n. 258, il giudice di appello ha congruamente ed adeguatamente motivato le ragioni della responsabilità tributaria di D.R., in qualità di proprietario ed utilizzatore del terreno su cui la discarica abusiva insiste, mettendo in risalto come il concorso di tali qualità nella medesima persona fisica esigesse l’osservanza di un particolare dovere di controllo e di vigilanza al fine di impedire l’illecito deposito di rifiuti, richiedendo almeno la presentazione della denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima della constatazione delle violazioni di legge, che, nella specie, è mancata, come è stato ben evidenziato, nonostante l’agevole riconoscibilità della natura del materiale depositato.
La Corte richiama la disciplina regionale insieme a quella statale nel valutare la responsabilità tributaria e il dovere di vigilanza del proprietario-utilizzatore; il testo non enuncia un’interpretazione separata della singola disposizione regionale.
art. 2697 c.c.
Tuttavia, tale conclusione non è condivisibile, fondandosi sull’ipotesi indimostrata e indimostrabile che i rifiuti speciali (nelle percentuali riscontrate) fossero depositati soltanto sul livello superficiale del terrapieno e che il resto del materiale riportato fosse esclusivamente costituito da terreno e rocce.
La censura sulla quantificazione non può fondarsi su una distribuzione dei rifiuti limitata alla superficie se tale ipotesi non è dimostrata; la decisione considera invece ragionevole l’inferenza della tendenziale omogeneità del materiale nell’intero terrapieno.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per cui, la motivazione in parte qua della sentenza impugnata appare immune da vizi logici inficianti la coerenza, la completezza e l’adeguatezza delle argomentazioni esposte e delle conclusioni raggiunte.
La motivazione della CTR sulla quantificazione non presenta vizi logici rilevanti, essendo coerenti e adeguate le ragioni addotte per estendere all’intera massa la composizione percentuale ricavata dai rilievi disponibili.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime del tributo speciale per il deposito in discarica, la responsabilità dell’utilizzatore a qualsiasi titolo è alternativa a quella del proprietario soltanto quando il titolo dell’utilizzatore riguarda l’intera estensione del terreno ed esclude ogni ingerenza o concorso del proprietario nelle modalità di godimento.
- Quando la stessa persona cumula le qualità di proprietario e utilizzatore del terreno interessato da una discarica abusiva, sussiste un particolare dovere di controllo e vigilanza volto a impedire il deposito illecito, comprensivo della presentazione della denuncia agli organi regionali prima che le violazioni siano accertate.
- In assenza di campionamenti capaci di dimostrare una distribuzione eterogenea dei materiali nei diversi livelli di un terrapieno, può ritenersi logicamente ragionevole estendere all’intera massa la composizione percentuale rilevata, soprattutto quando il materiale abbia una comune provenienza; la diversa ipotesi di concentrazione dei rifiuti nel solo strato superficiale deve essere supportata da elementi dimostrativi.
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