Cassazione Penale, Ordinanza n. 10896/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, relativa all'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore/guardiamacchine dopo precedente sanzione amministrativa definitiva. I motivi erano quattro: 1) vizio di motivazione per illogicità, apparenza e contraddittorietà, sostenendo che non fosse provato il fatto tipico perché non era stato visto ricevere denaro; 2) violazione di legge, contestando la prova della recidiva nel biennio e la definitività delle pregresse sanzioni amministrative; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o non scrutinabili i motivi: ha affermato che, nel reato di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore/guardiamacchine ex art. 7, comma 15-bis, cod. strada, non è elemento costitutivo la ricezione di denaro o altra utilità; ha considerato sufficiente, per la recidiva nel biennio, un minimo di prova dell'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa, senza necessità di una specifica attestazione documentale di definitività, specie in assenza di allegazioni difensive contrarie; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. perché la reiterazione della condotta è elemento costitutivo della fattispecie e integra abitualità ostativa; ha infine ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
"senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine"
integra un reato che punisce l'esercizio non autorizzato dell'attività; la dazione o ricezione di denaro non è elemento costitutivo della fattispecie.
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modd. dalla l. 18 aprile 2017, n. 48
il provvedimento di divieto rileva come indice della reiterazione delle condotte previste dall'art. 9 e, sul piano probatorio, dell'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa presupposta.
art. 9, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modd. dalla l. 18 aprile 2017, n. 48
richiama l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 15-bis, cod. strada come presupposto della disciplina successiva.
art. 131-bis c.p.
non è applicabile al reato contestato, perché la serialità/reiterazione è elemento della fattispecie e rende la condotta abituale, ostativa alla particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel reato di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, la prova della condotta tipica non richiede l'accertamento della materiale percezione di denaro o di altra utilità, poiché tale circostanza non è elemento costitutivo del fatto di reato.
- Ai fini della recidiva nel biennio prevista dal sistema sanzionatorio relativo ai parcheggiatori abusivi, non occorre una formale attestazione documentale della definitività del pregresso accertamento, essendo sufficiente un quadro probatorio minimo dell'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa, se non vi sono specifiche allegazioni difensive contrarie.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è riconoscibile quando la serialità o reiterazione della condotta costituisce elemento strutturale della fattispecie incriminatrice e, pertanto, la condotta è intrinsecamente abituale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- In sede di legittimità, non è censurabile la valutazione di merito che si fondi su un percorso argomentativo logico e coerente e che individui la reiterazione delle condotte come indice della non occasionalità del fatto.
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