Cassazione Civile, Ordinanza n. 23834/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario definito con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, avverso la quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Dalla pronuncia emerge però che, dopo la notificazione del ricorso, il ricorrente non ha depositato l'atto in cancelleria della Corte di cassazione entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La mancata produzione nei termini è stata rilevata sulla base dell'attestazione della cancelleria centrale civile. Il ricorrente non risulta aver dedotto o comunque superato tale profilo processuale; il provvedimento si concentra esclusivamente sulla conseguenza della mancata iscrizione a ruolo. La resistente si è costituita con controricorso e difese, chiedendo quindi il rigetto o comunque resistendo all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo decisiva la mancata tempestiva produzione del ricorso in cancelleria ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 8.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
La mancata tempestiva produzione del ricorso per cassazione in cancelleria comporta l'improcedibilità del ricorso non iscritto a ruolo.
art. 369 cod. proc. civ.
La disposizione è richiamata come fondamento dell'improcedibilità per omesso deposito del ricorso nei termini.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, posto che la parte resistente ha svolto difese utili prima che emergesse l'improcedibilità.
art. 13, d.P.R. n. 115/2002
È escluso il raddoppio del contributo unificato, non risultando integrati i relativi presupposti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di legge è un adempimento essenziale: il suo omesso compimento determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
- L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso in cassazione può essere rilevata anche quando la controparte si sia regolarmente costituita e abbia svolto difese.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza, se la parte resistente ha sostenuto un'attività difensiva non resa inutile ex ante.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto automaticamente, ma solo quando ricorrano i presupposti normativi richiesti.
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