Cassazione Civile, Sentenza n. 2980/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di rettifica e liquidazione e di avvisi di imposta suppletiva relativi alla compravendita di terreni nel Comune di Massalengo: nel primo giudizio (avviso notificato 26-04-2010) l'Agenzia aveva elevato il valore dei terreni (da € 3.399.188 dichiarati a € 8.164.809 accertati) e aveva notificato una cartella di pagamento; nel secondo giudizio (avviso notificato 03-03-2011) l'Agenzia aveva liquidato imposte suppletive applicando l'aliquota ordinaria invece della tariffa agevolata erroneamente usata alla registrazione. Le questioni di merito riguardavano la determinazione del valore ai fini delle imposte (valore dichiarato vs valore accertato) e la corretta tipologia di tributo (imposta suppletiva versus imposta complementare), oltre ai profili processuali di impugnazione e definizione spontanea della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei due giudizi per ragioni di economia e unità di decisione. Successivamente ha dichiarato l'estinzione di entrambi i giudizi per cessazione della materia del contendere, in quanto la società FAIL s.r.l. aveva presentato istanza di definizione ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 (con pagamento della prima rata) riferita al secondo avviso che includeva le pretese del primo; non essendovi stata la richiesta di trattazione prevista dal comma 13 dell'art. 6 entro il termine del 31/12/2020 né un diniego impugnato, il processo si è estinto. Le spese dei giudizi estinti restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018. La Corte ha escluso l'applicabilità del "doppio contributo."
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Consente la riunione delle cause; la Corte l'ha applicato per riunire due giudizi connessi per economia e per evitare soluzioni contrastanti
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
Consente la definizione agevolata del contenzioso mediante pagamento; la Corte ha ritenuto che l'istanza presentata da FAIL, con pagamento della prima rata, perfeziona la definizione rispetto ai giudizi connessi quando il secondo avviso include le pretese del primo
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Stabilisce che, in caso di definizione, le spese dei giudizi estinti restano a carico della parte che le ha anticipate; la Corte ha applicato tale regola e ha osservato che non sono ammessi ulteriori oneri (es. doppio contributo)
art. 391 c.p.c., comma 3
Richiamato come possibilità residua per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione per definizione; la Corte lo menziona come presidio procedurale
disposizioni emergenziali (art. 23 comma 8-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. e successive modifiche)
Richiamate in relazione alla trattazione dell'udienza in camera di consiglio; utilizzate quale riferimento procedurale per lo svolgimento dell'udienza pubblica tenuta in camera di consiglio
Massime di principio
- Se più procedimenti nascono dallo stesso atto o da provvedimenti connessi, il giudice può riunirli (art. 335 c.p.c.) per evitare decisioni contrastanti e per economia processuale
- La definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018 si perfeziona con l'istanza e il pagamento secondo le previsioni normative; se la definizione riguarda un avviso che comprende le pretese di un altro, può estinguere anche i giudizi collegati
- Se le parti non richiedono la fissazione dell'udienza di trattazione entro il termine previsto dal comma 13 dell'art. 6, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere
- Le spese dei giudizi estinti per definizione restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6 comma 13 d.l. 119/2018); in casi analoghi la Corte ha escluso l'applicazione del cosiddetto "doppio contributo"
- Sotto il profilo sostanziale tributario: l'imposta suppletiva è legata all'atto di registrazione e al valore dichiarato in quell'atto; se l'amministrazione intende far valere un valore diverso risultante da una rettifica, può risultare necessario un diverso tipo di liquidazione (es. imposta complementare) a seconda della fattispecie e del momento impositivo
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