Cassazione Civile, Ordinanza n. 15079/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 emesso da un Comune. La società contribuente lo ha impugnato dinanzi al giudice tributario; la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso, poi la CTR, dopo averne affermato l'ammissibilità, lo ha rigettato nel merito. In sede di revocazione la CTR ha revocato la precedente decisione ma, nella fase rescissoria, ha comunque ritenuto infondato l'appello osservando che l'avviso non contestava una omessa dichiarazione, bensì il mancato versamento dell'imposta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva introdotto una nuova ragione a sostegno dell'atto impositivo, diversa da quella contenuta nell'avviso impugnato, così pronunciando oltre i limiti del petitum e del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nel processo tributario le ragioni poste a base dell'atto impositivo delimitano l'oggetto del giudizio e che il giudice può autonomamente qualificare i fatti, ma non può fondare la decisione su una realtà fattuale diversa e non dedotta, come l'omesso versamento dell'imposta, quando l'avviso contestava invece la mancata o infedele dichiarazione. Poiché la CTR ha esaminato un fatto estraneo al thema decidendum e sul quale non si era formato contraddittorio, è stata ravvisata la violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è invocato come vizio processuale per denunciare la nullità della sentenza derivante dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande ed eccezioni dedotte; vieta di fondare la decisione su un fatto non introdotto in giudizio e non sottoposto al contraddittorio
artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 546/1992
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'impostazione impugnatoria del processo tributario e dei poteri del giudice tributario
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 83 d.l. n. 18/2020
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19
art. 36 d.l. n. 23/2020
richiamato, insieme all'art. 83 d.l. n. 18/2020, per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19
Massime di principio
- Nel processo tributario il perimetro della controversia è delimitato dalle ragioni poste a base dell'atto impositivo: l'Ufficio non può sostituire in giudizio una diversa causa della pretesa rispetto a quella espressa nell'avviso.
- Il giudice tributario può attribuire una qualificazione giuridica diversa ai fatti allegati, ma non può introdurre d'ufficio un fatto costitutivo diverso e non dedotto dalle parti, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La pronuncia che si fondi su un fatto estraneo al petitum e alla causa petendi, mai sottoposto al contraddittorio, è affetta da nullità per ultrapetizione o extrapetizione.
- Nel giudizio di impugnazione di atti autoritativi il potere di qualificazione del giudice non consente di superare i limiti fattuali e difensivi segnati dall'atto impugnato e dal contraddittorio processuale.
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