Cassazione Penale, Ordinanza n. 21045/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per il delitto di cui all'art. 388 c.p. Il ricorso era articolato in un unico motivo: si deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare diversamente gli elementi del caso. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché proposta come censura di merito, volta a ottenere una rivalutazione di elementi già esaminati in appello, il quale aveva già motivato in modo congruo e convincente il diniego della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata. Ha rilevato che l'unico motivo era diretto contro il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e che la censura si risolveva in una richiesta di diversa lettura del compendio valutativo già compiutamente scrutinato dalla Corte territoriale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state applicate le pronunce consequenziali previste per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 388 c.p.
Norma incriminatrice oggetto del giudizio di legittimità; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a indicare il delitto contestato.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità invocata dalla ricorrente; il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di appello e la censura in cassazione è stata considerata meramente fattuale.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura in cassazione che mira esclusivamente a ottenere una diversa valutazione di fatti ed elementi già esaminati dai giudici di merito è inammissibile se non prospetta vizi di legittimità effettivi.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti della congruità e logicità della motivazione, non mediante una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Quando la decisione di merito abbia esposto in modo congruo e convincente le ragioni del mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., il ricorso che si limiti a opporre una lettura alternativa del fatto non supera il vaglio di ammissibilità.
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