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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28068/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta originariamente dal proprietario di un fondo agricolo e poi riassunta dall'unica erede, di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio e, in subordine, di costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore del fondo, ritenuto non adeguatamente accessibile per il transito di mezzi agricoli di particolari dimensioni. Il tribunale aveva negato l'esistenza della servitù ma aveva accolto la domanda subordinata, ritenendo insufficiente l'accesso esistente. La corte d'appello, invece, ha riformato tale decisione osservando che il passaggio esistente poteva essere ampliato con modifiche modeste e non eccessivamente onerose, sicché mancavano i presupposti per imporre una nuova servitù coattiva. Con il ricorso per cassazione gli eredi della parte originaria hanno dedotto: violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. per erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e delle condizioni di praticabilità dei diversi accessi; violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa o errata valutazione di prove documentali; violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e dell'art. 12 preleggi per avere la corte territoriale ritenuto sufficiente un ampliamento del passaggio senza considerare il criterio dell'assenza di eccessivo dispendio e disagio; omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato che il fondo servente era già gravato da altra servitù di passaggio; violazione dell'art. 1052, comma 2, c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato le esigenze dell'agricoltura della zona come parametro rilevante per la costituzione del passaggio coattivo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione di merito sulle risultanze tecniche e documentali, riservata al giudice di appello e non sindacabile in sede di legittimità, e perché, quanto al quinto motivo, l'interesse dell'intera zona non era decisivo rispetto alla concreta finalità di coltivazione del singolo fondo; ha inoltre richiamato il superamento, da parte della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, del limite posto dall'art. 1052, comma 2, c.c. in relazione alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva escluso la costituzione della servitù coattiva di passaggio, rilevando che il passaggio esistente era ampliabile con interventi modesti e non eccessivamente onerosi e che le censure dei ricorrenti miravano in sostanza a una rivalutazione del merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La servitù coattiva di passaggio presuppone l'assenza di un accesso idoneo; se il passaggio esistente è ampliabile con interventi modesti e non eccessivamente onerosi, non sussistono i presupposti per imporre una nuova servitù.

  • art. 1052 c.c.

    La costituzione del passaggio coattivo richiede che l'accesso esistente sia inidoneo o insufficiente; il limite relativo alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria è richiamato ma non decisivo nel caso concreto, anche alla luce del superamento operato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze che mirano a contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica si risolvono in censure di merito, inammissibili in cassazione.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere il significato dell'art. 1051 c.c., ma la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 1052, comma 2, c.c.

    La norma, nella lettura tradizionale, subordinava il passaggio coattivo per fondo non intercluso alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria; tuttavia tale limite è indicato come superato dalla Corte costituzionale e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo processuale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già compiuto un apprezzamento fattuale sulla praticabilità del passaggio e sull'entità delle opere necessarie.
  • La costituzione della servitù coattiva di passaggio è preclusa se l'accesso esistente può essere reso utilizzabile con modifiche modeste e senza costi considerevoli; il giudizio sull'idoneità delle opere e sulla loro onerosità è accertamento di fatto riservato al merito.
  • La mera esistenza di altre servitù gravanti sul fondo servente non impedisce la costituzione di una nuova servitù, potendo comunque configurarsi un ulteriore peso imposto al medesimo fondo.
  • Le censure che deducono omesso esame di documenti o errata applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. sono inammissibili quando, in sostanza, mirano a contestare l'apprezzamento discrezionale della consulenza tecnica e delle prove documentali compiuto dal giudice territoriale.
  • Il riferimento alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria non può essere valorizzato in astratto e in funzione di un interesse generale della zona, quando la domanda concreta è diretta a soddisfare l'accessibilità di un singolo fondo; inoltre, la portata limitativa del comma 2 dell'art. 1052 c.c. è stata attenuata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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