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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26947/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere per due capi di imputazione per mancanza di querela, ma aveva confermato la responsabilità dell'imputato per tre episodi di ricettazione relativi a un veicolo a due ruote e a due autovetture, con rideterminazione della pena in continuazione con precedente condanna irrevocabile. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancata assoluzione e per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo l'insufficienza e non univocità del compendio probatorio e la possibilità di riqualificare i fatti come incauto acquisto ex art. 712 c.p.; vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità; vizi di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente parametrata agli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla motivazione, osservando che il controllo di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione giuridica delle condotte come ricettazione ex art. 648 c.p., con conseguente esclusione della riqualificazione ex art. 712 c.p. Ha giudicato non deducibile in cassazione la doglianza sull'art. 131-bis c.p., poiché non risultava proposta come motivo di appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Infine ha reputato inammissibile e comunque infondato il motivo sulla pena, in quanto la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione era congrua. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio denunciabile è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento; non è consentita una nuova valutazione delle prove in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    La doglianza non proposta come motivo di appello non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se non nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 648 c.p.

    Le condotte accertate sono correttamente sussunte nella ricettazione, con esclusione della diversa qualificazione come incauto acquisto.

  • art. 712 c.p.

    La riqualificazione in incauto acquisto è esclusa quando la fattispecie concreta integra gli estremi della ricettazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La mancata applicazione della causa di non punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente devoluta in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata alla luce della motivazione di merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità è stata ritenuta infondata.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena si colloca nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La pena va commisurata secondo i parametri legali, con motivazione adeguata sugli elementi ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica dell'apparato argomentativo e non consente una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti.
  • Quando la sentenza di merito qualifica correttamente la condotta come ricettazione, la richiesta di riqualificazione in incauto acquisto è infondata se non emerge un difetto strutturale della motivazione o una diversa ricostruzione consentita dagli atti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata specificamente devoluta in appello.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono in linea di principio insindacabili in cassazione, salvo assenza totale di motivazione o manifesta illogicità, poiché la dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • In sede di legittimità le censure che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, senza evidenziare un vero vizio logico della decisione, sono destinate a essere dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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