Ordinanza n. 3292/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso in Italia emesso il 03.11.2025 e notificato in data 05.12.2025 dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo alla sig.ra -OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso in Italia per lavoro domestico emesso dall'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il diniego era fondato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sulla ritenuta insufficienza dell'intenzione di assunzione, sulla mancata produzione del contratto di lavoro domestico e sull'incertezza circa la disponibilità dell'alloggio presso la datrice di lavoro. La ricorrente ha contestato tali valutazioni. Il TAR ha ritenuto che l'intenzione di assunzione e la genuinità del rapporto lavorativo fossero state confermate dalla datrice di lavoro durante l'intervista consolare, che il contratto di lavoro domestico potesse essere stipulato anche dopo l'ingresso in Italia e che la relazione della sede diplomatica evidenziasse una mera incertezza della datrice circa la concessione dell'alloggio, diversa dalla rappresentazione posta a fondamento del diniego. Tale incertezza, inoltre, avrebbe potuto essere chiarita mediante il contraddittorio procedimentale con l'interessata. È stato dedotto anche il periculum in mora, individuato nel pregiudizio all'opportunità lavorativa derivante dal protrarsi del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, senza annullare immediatamente il diniego. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché le ragioni poste a fondamento del provvedimento non apparivano idonee a giustificare il rigetto della domanda di visto: l'assunzione e la genuinità del rapporto risultavano confermate dalla datrice di lavoro; la mancata produzione del contratto non era di per sé ostativa, potendo il contratto essere stipulato dopo l'ingresso; e l'incertezza sull'alloggio avrebbe richiesto un chiarimento in contraddittorio. Ha ravvisato anche il periculum in mora per il rischio di perdita dell'opportunità lavorativa. Ha quindi ordinato alla sede diplomatica di procedere a una nuova valutazione dell'istanza, previo svolgimento del contraddittorio procedimentale con l'interessata. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; la tutela è stata accordata ai fini del riesame dell'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di visto di ingresso può essere ritenuto non adeguatamente giustificato quando le risultanze dell'istruttoria consolare confermano l'intenzione effettiva di assunzione e la genuinità del rapporto lavorativo prospettato.
- La mancata produzione, al momento della domanda di visto, di un contratto di lavoro domestico non costituisce di per sé elemento ostativo quando il contratto può essere stipulato successivamente all'ingresso in Italia e gli altri elementi istruttori confermano la concreta disponibilità dell'assunzione.
- Quando il diniego si fonda su un'incertezza o su una circostanza rappresentata in modo più grave rispetto a quanto emerge dalla relazione istruttoria, l'amministrazione deve consentire il chiarimento mediante contraddittorio procedimentale prima di adottare una decisione negativa.
- La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame, anziché mediante annullamento immediato dell'atto, quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora e sia necessaria una nuova valutazione amministrativa rispettosa del contraddittorio.
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