Ordinanza n. 584/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare - delle comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 03520251460000007007 e 03520251460000006008, emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed entrambe notificate al signor Alfredo Manzoni in data 04.11.2025, nonché - della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 03520251460000005009, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata al signor Valentino Manzoni in data 22.10.2025. per l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del debito contenuto nelle prodromiche cartelle di pagamento n. 03520207150032690503 e n. 03520207150032690504, entrambe asseritamente notificate ai rispettivi ricorrenti in data 13.3.2015 e relative all’imputazione del prelievo supplementare per le annate lattiero casearie 1996/1997 e 2003/2004 ovvero, in subordine, per l’accertamento dell’illegittimità dell’imputazione del prelievo supplementare per le annate 1996/1997 e 2003/2004 con il conseguente obbligo dell’Agea di provvedere alla rideterminazione del prelievo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare con una sospensione o un rigetto espresso. Ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti potessero essere meglio soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato la trattazione del merito alla prima udienza pubblica di marzo 2027, da calendarizzare.
Atto impugnato: comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative a debiti per prelievo supplementare lattiero-caseario
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le comunicazioni di iscrizione ipotecaria notificate nel 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Hanno chiesto inoltre l'accertamento della prescrizione dei debiti risultanti da cartelle di pagamento asseritamente notificate nel 2015 e riferite al prelievo supplementare per le annate lattiero-casearie 1996/1997 e 2003/2004. In subordine, hanno domandato l'accertamento dell'illegittimità dell'imputazione del prelievo e la rideterminazione degli importi da parte di Agea.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze di parte ricorrente si prestino ad essere meglio soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito
La tutela cautelare può essere sostituita dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale soluzione soddisfa meglio le esigenze della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari della parte ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida definizione della controversia, il giudice amministrativo può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi immediatamente sulla sospensione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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