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Sentenza

Sentenza n. 4731/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza-sezione Lavoro n. 423/2025 depositata in data 27/03/2025;

Giustizia amministrativa202600448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, sezione Lavoro, n. 423/2025, relativa all’accredito della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23 e al pagamento di interessi o rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, sezione Lavoro, depositata il 27 marzo 2025, che le aveva riconosciuto il diritto a 500 euro annui a titolo di Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito delle singole attribuzioni. Ha dedotto che il Ministero non aveva integralmente eseguito il giudicato e ha chiesto l’adozione degli atti necessari, in particolare per ottenere gli interessi o la rivalutazione. Dopo il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute per la Carta del docente; la ricorrente ha quindi insistito per il pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione e per le spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’accredito delle somme per la Carta del docente, poiché tale parte del giudicato è stata eseguita durante il giudizio. Ha accolto la domanda di ottemperanza per il residuo: il giudicato, documentalmente provato come passato in giudicato e notificato al Ministero, comprendeva anche interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito; il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso e il Ministero non aveva contestato il mancato pagamento di tali accessori. Ha dichiarato la parziale inottemperanza e ordinato al Ministero di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 120 giorni; potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specifici e al pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Poiché la pretesa azionata dalla parte ricorrente è stata soddisfatta quanto all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” deve dichiararsi, in parte, cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm.

    L’adempimento sopravvenuto della pretesa durante il giudizio comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte soddisfatta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La sentenza del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa della parte ricorrente, ed è stata notificata al Ministero dell’istruzione e del merito presso la sede reale all’indirizzo pec estratto dal Registro delle P.P.A.A., per cui è decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996 intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso (“1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”).

    Il ricorso esecutivo per il pagamento di somme dovute da un’amministrazione statale può essere proposto una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe – provvedendo al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito della concreta attribuzione - anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può eseguire il giudicato utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati e l’istituto del pagamento in conto sospeso.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    In considerazione dell’avvenuta ottemperanza solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - sono poste a carico dell’amministrazione e devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93, c.p.c. e degli artt. 26 e 39, cod.proc.amm.

    Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione che ha adempiuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso; la distrazione è disposta in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio solo per una parte della prestazione, la cessazione della materia del contendere riguarda esclusivamente la parte soddisfatta; il giudice può proseguire l’esame e accogliere l’ottemperanza per gli obblighi residui.
  • Il giudicato che riconosce un credito per somme dovute dalla pubblica amministrazione deve essere eseguito anche quanto agli interessi o alla rivalutazione monetaria espressamente riconosciuti; la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, a fronte di una pretesa documentata, consente di ordinare l’esecuzione del relativo capo.
  • Per agire in via esecutiva contro le amministrazioni soggette all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e stabilire che questi intervenga, su istanza del creditore, solo dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione; in caso di incapienza dei fondi, l’esecuzione può avvalersi del pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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