Cassazione Civile, Ordinanza n. 35151/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società in liquidazione un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, fondato sull'interpretazione di una presunta contabilità informatica parallela da cui sarebbero derivati maggiori ricavi e quindi una maggiore pretesa tributaria. La società aveva impugnato l'atto; la CTP aveva annullato l'accertamento limitatamente alla ricostruzione dei ricavi basata sulla contabilità parallela, confermando invece i rilievi analitici, e la CTR aveva respinto sia l'appello dell'ufficio sia quello incidentale della contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: secondo l'ufficio, la CTU richiamata nei precedenti gradi avrebbe applicato un metodo errato, dovendo verificare se le registrazioni informatiche fossero state o meno fatturate e non, come invece fatto, se le fatture cartacee fossero state registrate nei sistemi informatici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevando che la censura non investiva un "fatto" decisivo omesso dal giudice, ma il metodo di valutazione seguito dal consulente tecnico e, in sostanza, la sufficienza/inadeguatezza della motivazione e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Tali profili non sono deducibili in cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ratione temporis applicabile, né possono tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti
Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica al metodo valutativo del consulente né la semplice insufficienza della motivazione o la rivalutazione del merito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare il metodo di indagine del consulente tecnico o per sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie, quando il fatto storico risulti comunque esaminato dal giudice di merito.
- La doglianza che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a censurare la motivazione della sentenza o a ottenere un nuovo giudizio di merito è inammissibile in sede di legittimità.
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una revisione del materiale probatorio o della sua valutazione da parte dei giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35127/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35129/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2021 del 18/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →