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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36200/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conducente)

La controversia

Un conducente di autocarro adibito al trasporto di cose per conto di una società veniva sanzionato dalla Polizia Stradale per 24 violazioni, contestate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 727/1978, per non aver esibito o non aver avuto con sé, durante il controllo, i fogli di registrazione o i dischi cronotachigrafici relativi ai 28 giorni precedenti. L'opponente sosteneva che si trattasse di un unico illecito, poiché l'obbligo di conservazione/esibizione riguarda un arco temporale unitario di 28 giorni, e chiedeva l'annullamento del verbale. Il Giudice di pace rigettava l'opposizione; in appello il Tribunale accoglieva il gravame e rideterminava la sanzione in euro 51,00, ritenendo condivisibile la doglianza dell'appellante. La Prefettura ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 19 L. n. 727/1978 e degli artt. 14 e 15 del regolamento C.E.E. n. 3821/1985, sostenendo che l'illecito consistesse nella mancata esibizione di ciascun singolo foglio di registrazione e fosse pertanto reiterabile tante volte quanti i giorni non documentati; aggiungeva che la finalità della norma fosse garantire l'immediatezza del controllo e la sicurezza della circolazione stradale, non la mera regolarità amministrativa della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 870/2021, che ha interpretato l'art. 15, par. 7, lett. a), del regolamento n. 3821/85 nel senso che esso impone un obbligo unico, riferito all'intero periodo comprendente il giorno del controllo e i 28 giorni precedenti, e non obblighi distinti per ciascun giorno o per ciascun foglio di registrazione. Ne deriva che la violazione è un'infrazione unica e istantanea, sanzionabile una sola volta. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni trattate e la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha escluso l'ulteriore contributo unificato a carico della P.A. ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.

  • art. 19 della legge n. 727/1978

    Costituisce la norma sanzionatoria nazionale richiamata per la contestazione relativa alla mancata esibizione della documentazione cronotachigrafica.

  • artt. 14 e 15 del regolamento C.E.E. n. 3821/1985

    Sono le disposizioni europee interpretate nel senso che impongono al conducente un obbligo unico di disponibilità/esibizione dei fogli di registrazione per il periodo del controllo e i 28 giorni precedenti.

  • art. 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85

    Secondo la Corte di giustizia, l'obbligo di presentazione dei fogli di registrazione è unico e riferito all'intero periodo di 29 giorni; la sua violazione integra un'infrazione unica e istantanea, che può essere sanzionata una sola volta.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato per affermare il carattere vincolante dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia per il giudice nazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della P.A. ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    È la base del contributo unificato cui si collega, in via generale, l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • L'obbligo di esibire i fogli di registrazione del cronotachigrafo, quando riferito a un periodo unitario determinato dalla norma, non si fraziona in tanti illeciti quanti sono i singoli giorni compresi nel periodo medesimo.
  • Quando il diritto dell'Unione è stato interpretato dalla Corte di giustizia, tale interpretazione vincola il giudice nazionale ed è applicabile come chiarimento del significato della norma sin dalla sua entrata in vigore.
  • La violazione consistente nell'impossibilità di presentare, al momento del controllo, la documentazione richiesta per l'intero periodo normativamente previsto integra un'unica infrazione istantanea e non una pluralità di illeciti reiterati.
  • In presenza di questioni giuridiche complesse e di un necessario intervento pregiudiziale della Corte di giustizia, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
  • Le amministrazioni dello Stato non sono tenute a versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni quando la disciplina tributaria del processo non fa sorgere l'obbligazione nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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