Ordinanza n. 234/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento trasmesso a mezzo PEC in data 11 maggio 2026, prot. n. -OMISSIS- dell’11 maggio 2026, avente ad oggetto «-OMISSIS- - sede legale via -OMISSIS- – C.F./P.IVA -OMISSIS- – avvio procedimento per annullamento certificati regolare esecuzione», di trasmissione del decreto n. -OMISSIS-, sempre dell’11 maggio 2026, emesso a conclusione del procedimento di cui sopra, che parimenti si impugna, nonché della relativa nota PEC di trasmissione del medesimo 11 maggio 2026, avente ad oggetto «-OMISSIS-- trasmissione decreto annullamento certificati regolare esecuzione» (doc. 1); - per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 aprile 2026, avente ad oggetto «avvio procedimento per l’annullamento dei certificati di regolare esecuzione», trasmessa via PEC in data 16 aprile 2026, nonché della relativa nota PEC di trasmissione 16 aprile 2026 avente ad oggetto «-OMISSIS- - avvio procedimento per annullamento certificati regolare esecuzione» (doc. 2); - per quanto occorrer possa, degli atti e dei documenti presupposti del provvedimento di annullamento dei certificati di regolare esecuzione (doc. 1), e fra questi - del verbale dell’incontro del 27 aprile 2026 (doc. 3), - della nota e-mail del 14 aprile 2026 proveniente da “-OMISSIS-” ed indirizzata a “-OMISSIS-” avente ad oggetto “-OMISSIS-” e della e-mail di inoltro della medesima all’indirizzo “-OMISSIS-”, consegnate brevi manu in data 27 aprile 2026 (doc. 4), - della nota prot. n. -OMISSIS- del 28 aprile 2026, avente ad oggetto «avvio procedimento per l’annullamento dei certificati di regolare esecuzione», trasmessa via PEC in data 28 aprile 2026, nonché della relativa nota PEC di trasmissione 28 aprile 2026 avente ad oggetto «-OMISSIS-- integrazione avvio procedimento per annullamento C.R.E.» (doc. 5); - della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2026, avente ad oggetto «avvio procedimento per l’annullamento dei certificati di regolare esecuzione», trasmessa via PEC in data 29 aprile 2026, nonché della relativa nota PEC di trasmissione 29 aprile 2026, avente ad oggetto «-OMISSIS-- differimento termini» (doc. 5 bis), in quanto atti presupposti ed endoprocedimentali rispetto al provvedimento di annullamento dei certificati di regolare esecuzione; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, connesso o consequenziale, anche di portata e contenuto sconosciuti e con riserva di proporre motivi aggiunti avverso ogni atto che l’Amministrazione dovesse adottare nelle more o dovesse essere reso noto successivamente alla notifica del presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente la propria giurisdizione e individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione. La decisione cautelare si fonda sulla distinzione tra la fase pubblicistica di scelta del contraente, devoluta alla giurisdizione amministrativa, e la fase esecutiva del contratto d'appalto, cui si riferiscono gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: decreto di annullamento dei certificati di regolare esecuzione e relativi atti presupposti ed endoprocedimentali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'11 maggio 2026 con cui è stato trasmesso un decreto di annullamento dei certificati di regolare esecuzione, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, gli atti presupposti, il verbale di incontro e le successive integrazioni e proroghe dei termini procedimentali. Il TAR ha rilevato che gli atti contestati sono stati adottati nella fase di esecuzione di un contratto d'appalto e riguardano esclusivamente tale fase, senza attinenza con la procedura di evidenza pubblica finalizzata alla scelta del contraente. La controversia è stata quindi ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l'istanza cautelare è stata respinta in ragione dell'insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Le controversie relative ad atti concernenti esclusivamente la fase di esecuzione di un contratto d'appalto, senza attinenza con la procedura di evidenza pubblica finalizzata alla scelta del contraente, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma sono devolute al giudice ordinario.
- La distinzione tra fase pubblicistica di scelta del contraente e fase esecutiva del contratto costituisce criterio decisivo per individuare il riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di appalti: la prima appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre la seconda, quando priva di profili riconducibili all'esercizio di poteri pubblicistici, appartiene al giudice ordinario.
Come è indicizzato
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