Sentenza del 28/08/2017 n. 3464 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento analitico-induttivo - Responsabilità liquidatore - Cancellazione registro imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la validità degli avvisi di accertamento notificati loro dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, sostenendo l'assenza di legittimazione e di responsabilità personale. La controversia riguardava un accertamento analitico-induttivo fondato sul riscontro di una serie complessa di operazioni poste in essere dalla società, anche nella fase successiva o prossima alla cancellazione, ritenute finalizzate a eludere le legittime pretese fiscali dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto valido anche se notificato al liquidatore e ai soci della società cessata. La cancellazione dal registro delle imprese non ha impedito di far valere la responsabilità dei soggetti coinvolti quando emergano condotte elusive o operazioni dirette a sottrarre beni, attività o garanzie alla riscossione dei tributi. La pretesa fiscale può quindi essere perseguita nei confronti del liquidatore e dei soci nei limiti delle rispettive responsabilità e delle somme o utilità ricevute.
Norme richiamate
Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci per i debiti tributari della società, quando siano state distribuite attività sociali o siano state compiute operazioni pregiudizievoli per la riscossione.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le scritture contabili risultano inattendibili o quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti consentono di ricostruire maggiori ricavi o redditi.
Art. 2495 del Codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione dell'ente, ma non esclude la prosecuzione delle pretese nei confronti dei soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e dei liquidatori quando il mancato pagamento sia riconducibile a loro colpa.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non costituisce, di per sé, uno strumento per impedire l'accertamento o la riscossione dei debiti fiscali già sorti.
- Il liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente quando abbia distribuito beni o somme ai soci, omesso il pagamento delle imposte pur in presenza di attività disponibili, oppure compiuto operazioni idonee a pregiudicare l'Erario.
- I soci possono essere destinatari della pretesa fiscale nei limiti delle somme o dei beni ricevuti dalla liquidazione; la responsabilità non deriva automaticamente dalla mera qualità di socio.
- Operazioni societarie complesse, anomale o prive di adeguata giustificazione economica possono legittimare un accertamento analitico-induttivo se, valutate nel loro insieme, evidenziano finalità elusive o sottrattive.
- La validità dell'avviso dipende dalla concreta motivazione e dalla prova della condotta contestata: l'Amministrazione deve individuare le operazioni, il pregiudizio arrecato alla riscossione e il ruolo specifico del liquidatore o dei soci.
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