Sentenza del 16/11/2018 n. 29290 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Fatture - Contenuto - Informazioni complementari - Utilizzabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava, per l'anno 2006, la deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e la detrazione dell'IVA relativi a servizi di facchinaggio, provvigioni, consulenze, spese di rappresentanza e acquisti di carburante. In particolare, sosteneva che le mere fatture e scritture contabili formalmente regolari non fossero sufficienti a provare l'effettività, certezza, congruità e inerenza dei costi, né il rispetto dei requisiti formali e sostanziali necessari per la detrazione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo errato che la CTR avesse posto a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare l'incertezza delle spese dopo la produzione di fatture formalmente regolari. Il contribuente che intende dedurre i costi o detrarre l'IVA deve fornire elementi idonei a dimostrare effettività, natura, quantità, durata, inerenza e determinabilità delle operazioni; le fatture devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate, eventualmente integrate da documenti o informazioni complementari. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (TUIR)
La deduzione dei costi richiede che essi siano certi, determinabili e inerenti all'attività d'impresa. La regolare tenuta della contabilità non esonera il contribuente dal fornire, quando contestato, la prova concreta dei relativi requisiti.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21
Il diritto alla detrazione IVA presuppone che l'operazione sia effettiva e che la fattura rispetti i requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge. Una fattura generica o incompleta può non essere sufficiente a fondare la detrazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 226, punti 6 e 7
Le fatture relative a servizi devono indicare l'entità e la natura delle prestazioni, nonché la data in cui sono state effettuate o ultimate, così da consentire i controlli fiscali e la verifica del diritto alla detrazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 219
L'Amministrazione finanziaria deve considerare anche documenti o messaggi integrativi che modifichino una fattura o vi facciano riferimento in modo specifico e inequivoco. Le carenze della fattura possono quindi essere valutate alla luce di informazioni complementari attendibili.
D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1
Per la deduzione e la detrazione dei carburanti sono richiesti i dati e le modalità documentali previsti per le schede carburanti. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che le fatture della società petrolifera contenessero tutti i dati necessari per collegare gli acquisti ai beni strumentali dell'impresa.
Art. 2697 c.c.
Chi pretende la deduzione di un costo o la detrazione dell'IVA deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusi effettività, inerenza e corretta documentazione dell'operazione.
Massime di principio
- La mera esistenza di una fattura e la regolare tenuta della contabilità non garantiscono automaticamente la deducibilità del costo o la detraibilità dell'IVA quando l'Amministrazione contesta il contenuto o l'effettività dell'operazione.
- Le fatture per servizi devono descrivere concretamente natura, quantità, modalità, durata o data delle prestazioni; descrizioni generiche come "consulenza" o "servizi vari" possono essere insufficienti.
- Il contribuente deve conservare e produrre documentazione integrativa, come contratti, ordini, rapporti di lavoro, relazioni, corrispondenza, prove dei pagamenti e altri elementi che colleghino la prestazione all'attività d'impresa.
- Le informazioni complementari possono integrare una fattura incompleta, purché siano attendibili e facciano riferimento in modo specifico e inequivoco all'operazione fatturata.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione deve indicare elementi concreti di indeducibilità o inesistenza, ma il contribuente mantiene l'onere di provare i presupposti del diritto alla deduzione o detrazione.
- Per gli acquisti di carburante, anche i sistemi di pagamento o fatturazione centralizzata devono consentire di collegare i rifornimenti ai veicoli o beni strumentali utilizzati nell'impresa e di dimostrarne l'inerenza.
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