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Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 29290 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Fatture - Contenuto - Informazioni complementari - Utilizzabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, per l'anno 2006, la deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e la detrazione dell'IVA relativi a servizi di facchinaggio, provvigioni, consulenze, spese di rappresentanza e acquisti di carburante. In particolare, sosteneva che le mere fatture e scritture contabili formalmente regolari non fossero sufficienti a provare l'effettività, certezza, congruità e inerenza dei costi, né il rispetto dei requisiti formali e sostanziali necessari per la detrazione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo errato che la CTR avesse posto a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare l'incertezza delle spese dopo la produzione di fatture formalmente regolari. Il contribuente che intende dedurre i costi o detrarre l'IVA deve fornire elementi idonei a dimostrare effettività, natura, quantità, durata, inerenza e determinabilità delle operazioni; le fatture devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate, eventualmente integrate da documenti o informazioni complementari. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (TUIR)

    La deduzione dei costi richiede che essi siano certi, determinabili e inerenti all'attività d'impresa. La regolare tenuta della contabilità non esonera il contribuente dal fornire, quando contestato, la prova concreta dei relativi requisiti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone che l'operazione sia effettiva e che la fattura rispetti i requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge. Una fattura generica o incompleta può non essere sufficiente a fondare la detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 226, punti 6 e 7

    Le fatture relative a servizi devono indicare l'entità e la natura delle prestazioni, nonché la data in cui sono state effettuate o ultimate, così da consentire i controlli fiscali e la verifica del diritto alla detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 219

    L'Amministrazione finanziaria deve considerare anche documenti o messaggi integrativi che modifichino una fattura o vi facciano riferimento in modo specifico e inequivoco. Le carenze della fattura possono quindi essere valutate alla luce di informazioni complementari attendibili.

  • D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1

    Per la deduzione e la detrazione dei carburanti sono richiesti i dati e le modalità documentali previsti per le schede carburanti. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che le fatture della società petrolifera contenessero tutti i dati necessari per collegare gli acquisti ai beni strumentali dell'impresa.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi pretende la deduzione di un costo o la detrazione dell'IVA deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusi effettività, inerenza e corretta documentazione dell'operazione.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una fattura e la regolare tenuta della contabilità non garantiscono automaticamente la deducibilità del costo o la detraibilità dell'IVA quando l'Amministrazione contesta il contenuto o l'effettività dell'operazione.
  • Le fatture per servizi devono descrivere concretamente natura, quantità, modalità, durata o data delle prestazioni; descrizioni generiche come "consulenza" o "servizi vari" possono essere insufficienti.
  • Il contribuente deve conservare e produrre documentazione integrativa, come contratti, ordini, rapporti di lavoro, relazioni, corrispondenza, prove dei pagamenti e altri elementi che colleghino la prestazione all'attività d'impresa.
  • Le informazioni complementari possono integrare una fattura incompleta, purché siano attendibili e facciano riferimento in modo specifico e inequivoco all'operazione fatturata.
  • In caso di contestazione, l'Amministrazione deve indicare elementi concreti di indeducibilità o inesistenza, ma il contribuente mantiene l'onere di provare i presupposti del diritto alla deduzione o detrazione.
  • Per gli acquisti di carburante, anche i sistemi di pagamento o fatturazione centralizzata devono consentire di collegare i rifornimenti ai veicoli o beni strumentali utilizzati nell'impresa e di dimostrarne l'inerenza.

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