Cassazione Penale, Sentenza n. 41215/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mezzatesta Livio ha chiesto l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. per la privazione della libertà subita dopo un decreto di fermo del 22.12.2018 e l'applicazione della custodia cautelare dal Gip di Lamezia Terme. Il Gip si è poi dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti al Gip di Catanzaro che il 30.1.2019 ha rigettato la richiesta di misura per difetto di gravità indiziaria e ha ordinato l'immediata liberazione; successivamente il procedimento è stato archiviato il 03.03.2020. Il giudice della riparazione ha qualificato la vicenda come ingiustizia sostanziale ex art. 314, comma 1, c.p.p., ritenendo ostativo il diritto all'indennizzo per la colpa grave del ricorrente, sulla base di colloqui carcerari con il presunto esponente apicale della cosca Mezzatesta. Il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo la errata applicazione della norma ricollegata alla colpa grave e il travisamento della prova in ordine al rapporto con l'esponente mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Ha rilevato che la Corte d'appello ha ricondotto erroneamente la fattispecie a una ingiustizia sostanziale (art. 314, comma 1) quando, per il percorso processuale (dichiarazione di incompetenza del primo Gip, mancata conferma della misura da parte del giudice territorialmente competente e archiviazione), si configura la fattispecie di ingiustizia formale disciplinata dall'art. 314, comma 2, c.p.p. La Corte ha richiamato il principio per cui, nell'ipotesi di ingiustizia formale, l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della domanda (ad es. la colpa grave o che l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità derivi da elementi diversi da quelli in possesso del giudice che ha emesso il provvedimento) grava sul resistente, non sull'attore. Poiché il ricorrente aveva adeguatamente descritto i fatti costitutivi della domanda, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice di merito per nuovo esame alla luce dei principi esposti. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Distinzione tra ingiustizia sostanziale (comma 1) e ingiustizia formale o del titolo custodiale (comma 2). La Corte ha ritenuto che il caso dovesse rientrare nel comma 2 e non nel comma 1.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio di applicabilità delle misure cautelari; la mancata sussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 può integrare il vizio per ingiustizia formale.
art. 280 cod. proc. pen.
Come sopra, riferimento alle condizioni richieste per l'applicazione della misura cautelare e al loro accertamento.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme penali e travisamento della prova).
art. 7 L. n. 203/1991
Richiamata nella doglianza del ricorrente per segnalare che non era stata contestata l'aggravante mafiosa; la Corte osserva che l'asserita relazione con esponenti di cosca non può sostituire elementi probatori richiesti per escludere l'indennizzo senza che il resistente li provi.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio che stabilisce che la colpa grave del detenuto opera come causa ostativa all'indennizzo anche nel caso di misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità, salvo che l'accertamento dell'insussistenza ab origine sia basato sulla rivisitazione dei medesimi elementi già a disposizione del giudice che emise la misura; in tal caso la colpa grave non può essere efficacemente invocata.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra ingiustizia sostanziale (art. 314 comma 1) e ingiustizia formale o del titolo custodiale (art. 314 comma 2): la qualificazione incide su oneri probatori e su possibili cause ostative all'indennizzo.
- Nell'azione di riparazione ex art. 314 c.p.p. l'attore deve provare i fatti costitutivi della domanda (sottoposizione alla custodia e esito favorevole come proscioglimento o archiviazione), ma non l'assenza di colpa grave: l'onere di provare fatti modificativi o estintivi (ad es. dolo o colpa grave) grava sul resistente, cioè lo Stato.
- La colpa grave del detenuto può escludere l'indennizzo, ma non quando l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura è stata accertata da un giudice sulla base degli stessi elementi di prova disponibili al giudice che aveva disposto la custodia; in tal caso la condotta dell'interessato non può aver determinato sinergicamente la detenzione.
- Il giudice della riparazione può qualificare l'azione proposta (es. individuare se si tratta di ingiustizia formale o sostanziale) ma non può fondare la decisione su fatti non allegati o non illustrati dalle parti; è necessario che il resistente abbia l'opportunità di provare i fatti estintivi o modificativi.
- In caso di dichiarazione di incompetenza seguita da mancata conferma della misura e decisione definitiva favorevole (es. ordine di immediata liberazione e successiva archiviazione), la fattispecie si inquadra generalmente come ingiustizia formale e richiede che lo Stato dimostri eventuali circostanze ostative all'indennizzo.
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