Cassazione Civile, Ordinanza n. 01560/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto in un centro abitato, nel quale il veicolo di proprietà del ricorrente, guidato da terzi, veniva tamponato da un altro veicolo condotto e di proprietà del resistente conducente, assicurato per la RCA presso la compagnia indicata. Il danneggiato agiva per ottenere il risarcimento dei danni materiali al proprio mezzo, assumendo di aver sostenuto per la riparazione una spesa maggiore rispetto alla somma di euro 1.500 già corrispostagli in corso di causa dall’assicuratore e chiedendo ulteriori euro 1.000. In primo grado e in appello la domanda veniva respinta perché i giudici di merito ritenevano non provata documentalmente la maggiore spesa asseritamente sostenuta per la riparazione 'in economia'. Con il ricorso per cassazione venivano proposti sette motivi: omissione di pronuncia e motivazione sui motivi d’appello relativi all’inammissibilità/irrilevanza della prova testimoniale sull’asserito accordo sul costo delle riparazioni e sul valore del veicolo; falsa applicazione degli artt. 2058 e 2056 c.c. per avere il giudice di merito preteso una prova documentale dell’esborso; omessa motivazione sulla circostanza che il pagamento di euro 1.500 sarebbe avvenuto solo dopo la notifica della citazione; e conseguente censura della condanna alle spese, assumendo che il pagamento tardivo non avrebbe giustificato la soccombenza dell’attore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti contro questioni estranee alla ratio decidendi o perché volte, in realtà, a contestare l’apprezzamento di fatto e delle prove compiuto dal giudice di merito. In particolare, la decisione di merito si fondava sulla mancanza di prova documentale della maggiore spesa sostenuta per la riparazione, sicché le doglianze sulla prova testimoniale, sull’accordo col perito o sulla pretesa applicazione degli artt. 2058 e 2056 c.c. non colpivano la reale motivazione della sentenza impugnata. I motivi relativi al pagamento tardivo e alla regolazione delle spese sono stati respinti perché irrilevanti ai fini della soccombenza: la liquidazione di euro 1.500 in corso di causa non escludeva la condanna dell’attore alle spese, poiché egli aveva comunque insistito per un importo maggiore senza darne prova. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La dedotta nullità per mancanza di motivazione è esclusa quando la sentenza consenta di individuare la ratio decidendi, anche per implicito assorbimento di questioni non esaminate espressamente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il vizio di motivazione rileva solo in presenza di mancanza reale e assoluta della motivazione, non quando la decisione sia sorretta da una motivazione implicita o da un assorbimento improprio.
art. 2058 c.c.
Nel caso concreto la norma sul risarcimento in forma specifica è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi, poiché il giudice di merito non ha negato in astratto la risarcibilità in forma specifica, ma ha escluso la prova del maggiore costo di riparazione.
art. 2056 c.c.
Il danno aquiliano è valutato secondo una prospettiva differenziale, ma la censura di violazione di legge non può tradursi in una contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile coincide con la perdita patrimoniale effettiva, determinata dal confronto tra la situazione patrimoniale reale e quella che vi sarebbe stata senza l’illecito.
art. 1218 c.c.
La doglianza sul mancato adempimento dell’obbligazione risarcitoria non è stata accolta, poiché il pagamento della somma di euro 1.500 in corso di causa risultava comunque avvenuto e il thema decidendum restava il diritto a un importo maggiore.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza: se la pretesa di un importo ulteriore è respinta per mancanza di prova, la condanna alle spese dell’attore resta giustificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura questioni rimaste estranee o assorbite, è inammissibile o non decisivo.
- L’omessa pronuncia può essere esclusa quando la decisione impugnata contenga un assorbimento improprio o una pronuncia implicita incompatibile con la questione prospettata.
- La denuncia di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, né la valutazione delle prove, che resta sindacabile solo nei limiti consentiti.
- Nel danno da sinistro stradale, anche se il danneggiato affermi di aver riparato il veicolo 'in economia', resta necessario provare il maggiore pregiudizio patrimoniale allegato rispetto alla somma già corrisposta.
- La domanda di un importo ulteriore rispetto a quello già liquidato o offerto può essere respinta e comportare condanna alle spese se il danneggiato non dimostra il maggior danno di cui chiede ristoro.
- Ai fini della responsabilità civile il danno patrimoniale va commisurato alla diminuzione effettiva del patrimonio, ma non può tradursi in un arricchimento del danneggiato.
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