Cassazione Civile, Ordinanza n. 01323/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per quanto qui rileva, la decisione di merito che aveva negato l'usucapione del fondo rustico e aveva disposto il rilascio del bene. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che assumeva di avere acquistato per usucapione un fondo rustico. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello di Lecce confermava la decisione, ritenendo che il rapporto iniziale con il bene fosse di mera detenzione nell'ambito di un rapporto obbligatorio e che non risultassero atti idonei a mutare la detenzione in possesso utile all'usucapione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi: 1) violazione degli artt. 23 e 42 L. 203/1982 e 1350 c.c. per avere ritenuto necessaria la forma scritta per il contratto agrario di durata ultranovennale; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e falsa applicazione dell'art. 50 L. 203/1982, con riguardo al rilascio del fondo; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il vaglio delle prove testimoniali sull'animus possidendi; 4) violazione dell'art. 1158 c.c. per il diniego dei presupposti dell'usucapione; 5) violazione degli artt. 11 d.lgs. 150/2011 e 9 L. 29/1990 per la competenza della sezione specializzata agraria; 6) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per asserita condanna ultra petita al rilascio di un bene diverso o di maggior estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure: i primi due motivi perché riproponevano questioni già valutate in appello e, comunque, perché la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza della forma scritta e aveva accertato che il ricorrente aveva iniziato a detenere il fondo in nome altrui senza dedurre atti di interversione; il terzo motivo perché mirava a un riesame del merito e della valutazione delle prove, riservati al giudice di merito; le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano improponibili poiché tali norme sono violate solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove officiose fuori dai limiti o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; le censure sul vizio motivazionale erano comunque precluse in presenza di doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; il quinto motivo era privo di rilievo perché la causa, per come introdotta, aveva ad oggetto l'usucapione e non un rapporto agrario, sicché non veniva in gioco la competenza della sezione specializzata agraria; il sesto motivo era aspecifico e carente di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 23 e 42 L. 203/1982
La Corte osserva che la doglianza sulla forma scritta del contratto agrario non era decisiva nel caso concreto, perché la Corte d'appello aveva escluso che il rapporto dedotto fosse rilevante ai fini dell'usucapione e aveva comunque ritenuto che la forma scritta non fosse richiesta dalla legge neppure ai fini probatori nel caso esaminato.
art. 1350 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta; la censura è stata ritenuta inammissibile perché il giudice di merito aveva escluso la decisività della questione e aveva accertato il carattere detentivo del rapporto iniziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione apparente o insufficiente è stata ritenuta non fondata/inammissibile, poiché la Corte d'appello aveva espresso le ragioni del decisum.
art. 50 L. 203/1982
"in assenza di valido titolo concessorio per la trasformazionedel fondo"
La censura relativa al rilascio del fondo è stata respinta perché non incideva sulla ratio decidendi, fondata sull'assenza di un valido titolo utile a trasformare la detenzione in possesso e sulla domanda di usucapione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di tali norme non si configura per la mera contestazione della valutazione delle prove; sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte, prova d'ufficio fuori dai limiti, oppure attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi o disattende prove legali.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Le doglianze sull'omesso esame di fatti decisivi non erano scrutinabili in presenza di doppia conforme, mancando l'indicazione delle ragioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado.
art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta specificamente le ragioni fattuali delle due decisioni di merito, dimostrando che esse sono diverse.
art. 1158 c.c.
La Corte non entra nel merito della pretesa usucapione, reputando la censura inammissibile perché volta a ottenere un riesame del fatto e delle prove, non consentito in cassazione.
artt. 11 d.lgs. 150/2011 e 9 L. 29/1990
La censura sulla competenza della sezione specializzata agraria è stata ritenuta priva di rilievo, perché la domanda introduttiva riguardava l'usucapione e non un rapporto agrario.
artt. 99 e 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato ricondotto al filtro di inammissibilità, applicato motivo per motivo quando la censura non supera la soglia di ammissibilità in presenza di orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sono stati affermati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo ulteriore del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito quando la censura presuppone una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di appello.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non dedotte o d'ufficio oltre i limiti, mancato rispetto delle prove legali o attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e messe a confronto le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La domanda di usucapione presuppone la prova del possesso utile e non può essere accolta quando il rapporto iniziale con il bene risulti di mera detenzione, salvo specifica allegazione e prova di atti idonei a mutare il titolo del rapporto.
- La censura sulla competenza di una sezione specializzata non è pertinente quando la domanda, per come proposta, ha un oggetto diverso dal rapporto specialistico invocato, dovendosi avere riguardo alla causa petendi effettivamente dedotta.
- La doglianza di ultrapetizione deve essere specifica e autosufficiente, indicando con precisione il contenuto della domanda e il contenuto della pronuncia asseritamente eccedente.
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