Sentenza n. 362/2026 - Catania, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria (i) dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 25.07.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "BSN001a - Francofonte", di potenza pari a 30,02 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "C. da Mastrocciardo", nei Comuni di Francofonte (SR) e Vizzini (CT), pur a fronte della diffida del 27.08.2025; (ii) del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 6.241,45; nonché per l'accertamento della natura soprassessoria, ovvero, in subordine, per l’annullamento - della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 166408 dell’11.09.2025, trasmessa alla Società via pec in pari data, con cui è stato comunicato che "la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all'emanazione del provvedimento finale"; per la condanna (i) dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006; (ii) dell'Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 6.241,45;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla domanda di VIA per un impianto agrivoltaico, nonché nota soprassessoria che comunicava la trasmissione degli atti alla Commissione senza indicare un termine puntuale di conclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 25 luglio 2024 un'istanza di VIA statale ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di 30,02 MW e opere di connessione alla rete. Dopo la verifica di completezza documentale e la pubblicazione dell'avviso al pubblico, la fase di consultazione si è conclusa il 19 settembre 2024. A fronte della mancata definizione del procedimento, la società ha inviato diffide il 17 aprile 2025 e il 27 agosto 2025. Il Ministero, con nota dell'11 settembre 2025, ha comunicato di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente e di voler adottare il provvedimento finale dopo il completamento dell'istruttoria, senza però indicare un termine puntuale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 d.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, massima diffusione delle fonti rinnovabili, giusto procedimento e certezza dei tempi, nonché della disciplina europea in materia di accelerazione delle autorizzazioni per le energie rinnovabili. Ha inoltre chiesto il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a 6.241,45 euro, e, in via subordinata, l'annullamento della nota ministeriale soprassessoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha preliminarmente affermato che il rito sul silenzio presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento già avviato o la mancata evasione di un'istanza diretta a sollecitare l'esercizio di un potere pubblico. L'obbligo di provvedere sussiste non soltanto quando sia espressamente previsto dalla legge, ma anche quando derivi dai principi generali di correttezza, buon andamento e buona amministrazione; l'amministrazione deve comunque pronunciarsi anche se ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Nel caso concreto, i termini del procedimento di VIA erano perentori ai sensi dell'art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006 e risultavano scaduti senza l'adozione di un provvedimento espresso. La nota dell'11 settembre 2025 non ha superato l'inerzia, limitandosi a riferire la trasmissione degli atti alla Commissione senza indicare un termine definito. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, lo schema di provvedimento di VIA senza vincolo di contenuto; ha ordinato al Ministero di adottare, entro i successivi cento giorni, il provvedimento espresso conclusivo, di accoglimento o diniego, previa acquisizione del concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali, con possibilità di applicare l'art. 17-bis l. 241/1990. È stato precisato che il giudice non vincola il contenuto discrezionale della futura decisione. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega, per l'adozione sostitutiva dello schema e del provvedimento finale. È stata inoltre accolta la domanda economica: poiché la società aveva documentato il pagamento di 12.482,90 euro e il mancato rispetto dei termini procedimentali, il Ministero è stato condannato a rimborsare automaticamente il 50%, pari a 6.241,45 euro. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio consente di accertare l'illegittimità della mancata conclusione di un procedimento e di ordinare all'amministrazione di provvedere, con eventuale nomina del commissario ad acta.
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto; l'obbligo può operare anche in base ai principi generali di correttezza e buona amministrazione.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I termini del procedimento di VIA sono perentori e la loro violazione consente di accertare l'illegittimità del silenzio amministrativo.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Il superamento dei termini di conclusione del procedimento di VIA determina automaticamente il diritto dell'operatore economico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e il corrispondente obbligo del Ministero.
art. 17-bis l. 241/1990
Nel procedimento di VIA, quanto al concerto dell'amministrazione competente, può operare il meccanismo previsto per l'acquisizione dell'assenso tra amministrazioni.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
Il titolare del potere sostitutivo può intervenire in caso di inerzia dell'amministrazione procedente; il commissario individuato dal giudice, in quanto organo titolare del potere sostitutivo, non ha diritto a un compenso ulteriore per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Rileva nella disciplina dei tempi e delle modalità del procedimento di VIA applicabile ai progetti interessati.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Rileva, insieme agli artt. 8 e 25, nella disciplina dei tempi e delle modalità del procedimento di VIA.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l'amministrazione non conclude, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o non evade un'istanza privata diretta a sollecitare l'esercizio di un potere pubblico, purché sussista uno specifico obbligo di provvedere.
- L'obbligo di provvedere può derivare non solo da una previsione legislativa espressa, ma anche dai principi di correttezza, buona amministrazione e tutela dell'affidamento del privato a conoscere la determinazione dell'amministrazione; l'amministrazione non può restare inerte neppure quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
- I termini del procedimento di VIA previsti dal d.lgs. 152/2006 sono perentori; il loro superamento, in assenza di un provvedimento espresso, integra silenzio-inadempimento e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento senza predeterminare il contenuto della decisione discrezionale.
- Una comunicazione con cui l'amministrazione dichiara soltanto di avere trasmesso gli atti all'organo istruttorio e di adottare il provvedimento finale in seguito non supera l'inerzia se non indica una definizione effettiva del procedimento né un termine puntuale per la conclusione.
- Il superamento dei termini del procedimento di VIA determina automaticamente, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria già corrisposti.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può assegnare termini distinti agli organi coinvolti per l'adozione degli atti necessari e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, lasciando impregiudicato il contenuto della valutazione discrezionale.
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