Cassazione Penale, Sentenza n. 13216/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato, in gran parte, il provvedimento di prevenzione emesso dal Tribunale di Napoli (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e confische patrimoniali). Le doglianze hanno riguardato: carenza di prova della "pericolosità sociale" e dell\'abitualità del comportamento del proposto; illegittima estensione temporale e retroattiva dei criteri applicativi alla luce di evoluzioni giurisprudenziali (sentenze Corte costituzionale e giurisprudenza europea); violazione del principio di presunzione di innocenza e del giudicato penale favorevole; mancata considerazione o errata valutazione delle consulenze tecniche difensive e della documentazione che giustificava la lecita provenienza dei beni; eccessiva genericità e motivazione apparente del decreto impugnato. Ciascun ricorrente ha inoltre sollevato censure specifiche circa singoli beni immobili, movimentazioni finanziarie (vincite, polizze, finanziamenti) e le relative prove documentali di provenienza lecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggioranza dei ricorsi disattendendo i motivi proposti da Bruno Potenza, Nunzia Maria Aragione, Immacolata Potenza e Antonio Potenza, ritenendo che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità e la sproporzione tra redditi e acquisti, nonché avesse correttamente valorizzato le risultanze del processo di cognizione (condanne definitive e acquisizioni probatorie). Ha invece accolto il ricorso di Giuseppina Potenza, rilevando che la Corte d'appello non aveva dato risposta alle specifiche censure sollevate nei suoi confronti; il decreto impugnato è stato annullato limitatamente a lei e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla sua posizione. Esito complessivo: rigetto per la maggior parte dei ricorsi, annullamento e rinvio solo per Potenza Giuseppina.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione - "codice antimafia")
La Corte ha applicato i criteri del codice antimafia in tema di sorveglianza speciale e confisca di prevenzione, ritenendo sussistente la pericolosità ex art. 1, lett. b) e i presupposti per misure patrimoniali sulla base della sproporzione tra redditi e investimenti e delle risultanze probatorie aggregate.
art. 4, lett. c) e art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011
Richiamati nei ricorsi come norme sui presupposti soggettivi della misura (pericolosità e segnalazione di comportamenti abituali); la Corte ha ritenuto che i criteri interpretativi applicati dal giudice di merito fossero coerenti con la giurisprudenza consolidata.
art. 6 d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata in relazione al giudizio di attualità della pericolosità: la Corte ha ritenuto motivato il prospetto che collegava comportamenti illeciti passati a persistenti attività di reimpiego e occultamento di proventi illeciti.
art. 512-bis c.p.
Il decreto di merito è stato valutato anche alla luce di procedimenti connessi (reimpiego/riciclaggio); la Cassazione ha ritenuto che le risultanze probatorie del processo di cognizione e delle condanne fossero pertinenti per la misura di prevenzione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti dell\'impugnazione in Cassazione: la Corte ha rigettato molte censure ritenute aspecifiche o non devolute nei limiti previsti dalla norma.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai presupposti soggettivi della misura personale; la Corte ha ritenuto infondate le censure che chiedevano un accertamento più stringente rispetto agli elementi di rischio e alle condanne già emerse.
Costituzione e Convenzioni (artt. 3, 13, 41, 117 Cost.; art. 2 Prot. 4 CEDU; art. 1 Prot. Add.)
Citate dai ricorrenti per questioni di retroattività, prevedibilità e tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale sia intervenuta in senso favorevole al cittadino (in bonam partem) e che non siano sorti profili di illegittima retroattività o di inosservanza dei principi richiamati.
Principi giurisprudenziali citati (es. sentenza Corte cost. n. 24/2019; Sezioni Unite n. 13426/2010; sentenze di legittimità richiamate)
La Corte ha richiamato l\'evoluzione interpretativa della giurisprudenza (anche recente) per confutare le doglianze sui profili di prevedibilità e applicabilità delle norme e per sostenere la correttezza delle valutazioni di merito.
Massime di principio
- In tema di misure di prevenzione patrimoniali, una volta dimostrata la sproporzione tra redditi e investimenti, l\'onere difensivo grava sul destinatario della misura che deve provare la lecita provenienza della provvista con elementi concreti e specifici.
- Le condanne penali definitive e le risultanze di processi di cognizione pertinenti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, accertamenti per altri reati connessi) possono essere valorizzate nel giudizio di prevenzione anche se non esiste un procedimento specifico per tutti i singoli illeciti contestati al prevenuto.
- Le censure generiche, aspecifiche o che non si confrontano puntualmente con il ragionamento motivazionale del giudice di merito sono tipicamente impraticabili in Cassazione e portano al rigetto del ricorso.
- Le questioni di retroattività e di prevedibilità normativa vanno valutate alla luce dell\'evoluzione giurisprudenziale: se questa è intervenuta "in bonam partem" non sussiste di regola ingiustificata lesione dei diritti dell\'interessato.
- Se il giudice di appello non dà risposta specifica e motivata a censure puntuali di una parte (omissione di valutazione), tale carenza può giustificare l\'annullamento e il rinvio, come è avvenuto per la posizione di Giuseppina Potenza.
- Le prove documentali (consulenze tecniche difensive, scritture private, attestazioni di vincite) devono essere valorizzate con puntuali indicazioni di come si raccordino ai flussi finanziari e alla capacità reddituale: mere allegazioni o attestazioni non nominative sono spesso insufficienti.
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