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Sentenza

Sentenza n. 13213/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, 1) della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 pubblicata in data 18/02/2026; 2) della relativa graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico pubblicata in pari data; 3) della graduatoria rettificata finale di merito del Concorso pubblicata in data 03/04/2026; 4) della relativa graduatoria rettificata dei vincitori del Concorso pubblicata in pari data; 5) della ulteriore graduatoria rettificata finale di merito del Concorso pubblicata in data 15/04/2026; 6) della relativa ulteriore graduatoria rettificata dei vincitori del Concorso pubblicata in pari data; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché sconosciuto.

Giustizia amministrativa202604827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie finali e rettificate, nonché graduatorie dei vincitori, del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, Codice 02

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato le graduatorie del concorso sostenendo che non gli fosse stata riconosciuta la riserva connessa allo svolgimento del servizio civile. Ha dedotto di non aver selezionato, per mero errore, la casella relativa al possesso del titolo di riserva, pur avendo indicato tale circostanza nella sezione "Altro" della domanda, e ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Il Collegio ha rilevato che il candidato non era incorso in una semplice omissione, poiché nella domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, aveva espressamente dichiarato di non essere in possesso di titoli di riserva o comunque di non volersene avvalere nella procedura. Di conseguenza, l'Amministrazione non era tenuta e non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio. In applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti, gli errori nella compilazione della domanda restano a carico del candidato; il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o contraddire una dichiarazione espressa, poiché ciò violerebbe la par condicio competitorum. Il TAR ha inoltre applicato il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    La disposizione ha consentito al TAR di definire immediatamente il merito con sentenza semplificata nella sede cautelare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni processuali previste.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione sono state rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive e hanno assunto rilievo ai fini della ricostruzione della volontà dichiarata dal candidato circa il possesso o l'utilizzo dei titoli di riserva.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il dovere di buona fede dell'Amministrazione costituisce il fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium, richiamato per escludere che il candidato possa successivamente contraddire una propria dichiarazione espressa.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali il principio di autoresponsabilità impone al candidato di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda, quando tali errori incidano sull'indicazione di requisiti o titoli rilevanti ai fini della selezione.
  • Il soccorso istruttorio non può essere attivato per consentire al candidato di modificare o contraddire una dichiarazione espressa contenuta nella domanda di partecipazione, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • Quando il candidato dichiara espressamente di non possedere o di non voler utilizzare un titolo di riserva, la successiva indicazione del medesimo titolo in altra sezione della domanda non impone all'Amministrazione di riconoscerlo né di richiedere chiarimenti mediante soccorso istruttorio.
  • Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, impedisce al concorrente di contestare successivamente gli effetti di una propria dichiarazione espressa resa nella domanda di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblica

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