Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202300964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il diniego e la dichiarazione di improcedibilità di un’istanza di condono edilizio relativa ad abusi realizzati su un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato il provvedimento comunale del 23 aprile 2015, con cui era stata dichiarata improcedibile e comunque respinta un’istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985, per mancata produzione della documentazione richiesta dal Comune. La richiesta di integrazione del 13 maggio 2013 comprendeva, tra l’altro, il certificato di residenza alla data della domanda, le quietanze di pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori e il parere dell’ente competente in relazione al vincolo autostradale. L’appello, riassunto dall’erede dopo il decesso dell’originario appellante, deduceva: violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell’udienza; omesso esame e travisamento di fatti decisivi; illegittimità, genericità e indeterminatezza della richiesta di integrazione; erronea applicazione della disciplina del termine di novanta giorni alle pratiche del primo condono; rilevanza della successiva inclusione dell’area nel centro abitato e della conseguente riduzione della fascia di rispetto autostradale; difetto di motivazione e di istruttoria del diniego; mancata distinzione tra documentazione essenziale e documentazione ulteriore; difficoltà nell’individuazione dell’ente competente al rilascio del nulla osta autostradale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso il rinvio dell’udienza, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali e che l’appellante non aveva dimostrato né un impedimento effettivo né una condotta diligente nell’individuazione dell’ente competente per il parere autostradale. Le iniziative intraprese molti anni dopo il diniego non erano idonee a giustificare il rinvio né dimostravano il carattere determinante della questione. La successiva modifica del PUC non era rilevante per valutare la legittimità del diniego del 2015, dovendo il provvedimento essere scrutinato sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente alla sua adozione; una diversa disciplina sopravvenuta avrebbe comunque richiesto una specifica impugnazione, eventualmente mediante motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto puntuale la richiesta comunale di integrazione, poiché la nota del 20 gennaio 2015 rinviava alla precedente nota del 13 maggio 2013, contenente l’elenco dei documenti mancanti. Ha inoltre affermato che il termine di novanta giorni e la conseguenza dell’improcedibilità per mancata integrazione si applicano anche alle domande del primo condono, in forza dell’art. 49, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 449 del 1997. Il termine non poteva essere censurato come inadeguato, essendo quello previsto dalla legge. In ogni caso, l’istanza era rimasta priva anche di documentazione certamente necessaria, in particolare delle quietanze relative all’oblazione e agli oneri concessori; tale carenza autonoma e dirimente giustificava da sola l’archiviazione della pratica, rendendo non necessario esaminare ulteriormente la questione del nulla osta autostradale. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo è ammesso soltanto in presenza di ragioni realmente eccezionali; non è sufficiente una tardiva o non diligente iniziativa della parte né una circostanza sopravvenuta non decisiva per la controversia.

  • art. 24 Cost.

    La mancata concessione del rinvio non viola il diritto di difesa quando non siano dimostrate esigenze eccezionali e concrete idonee a impedire la trattazione della causa.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Nel caso esaminato, le censure relative alla partecipazione procedimentale e al preavviso di rigetto non hanno condotto all’annullamento, poiché la richiesta di integrazione documentale era puntuale e l’interessato non aveva adempiuto neppure rispetto a documenti autonomamente necessari.

  • art. 35 l. 47/1985

    La domanda di condono deve essere corredata della documentazione obbligatoria prevista dalla disciplina del primo condono; la persistente mancata produzione di documenti essenziali può impedire la definizione favorevole della pratica.

  • art. 2, comma 37, l. 662/1996

    Il termine di novanta giorni per integrare la documentazione mancante e la conseguenza dell’improcedibilità sono richiamati nella disciplina applicabile alle domande di condono incomplete.

  • art. 49, comma 7, ultimo periodo, l. 449/1997

    le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotte dall’articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge

    La disciplina del termine di novanta giorni e dell’improcedibilità per mancata integrazione documentale si applica anche alle pratiche del primo condono, quando il silenzio assenso non sia maturato per carenza della documentazione obbligatoria.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato come disciplina distinta rispetto all’istanza di condono edilizio oggetto della controversia.

  • d.P.R. 495/1992

    È richiamato dall’appellante in relazione alla fascia di rispetto autostradale e alla sua eventuale riduzione in caso di inclusione dell’area nel centro abitato; la questione sopravvenuta non incide sulla legittimità del diniego adottato nel 2015.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una disciplina urbanistica sopravvenuta non determina, di regola, un’illegittimità postuma dell’atto precedente.
  • Nel processo amministrativo il rinvio dell’udienza è ammesso solo per ragioni eccezionali, concrete e adeguatamente dimostrate; non può essere disposto per supplire alla prolungata inerzia della parte o per consentire iniziative tardive prive di immediata e comprovata decisività.
  • La disciplina del termine di novanta giorni per l’integrazione della documentazione mancante e della conseguente improcedibilità si applica anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, quando non sia maturato il silenzio assenso per carenza della documentazione obbligatoria.
  • Quando il provvedimento di improcedibilità o diniego del condono si fonda autonomamente sulla mancata produzione di più documenti necessari, la mancata acquisizione di uno soltanto di essi può essere sufficiente a sorreggere l’esito negativo della pratica, rendendo non decisivo l’esame delle ulteriori censure.
  • Una richiesta comunale di integrazione documentale è sufficientemente determinata quando, anche mediante rinvio a una precedente comunicazione, individua puntualmente i documenti mancanti e informa l’interessato delle conseguenze della mancata integrazione entro il termine previsto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.