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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07732/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi tra le stesse parti. Nel primo, il correntista aveva chiesto la condanna della banca al pagamento di euro 17.897,71 e di ulteriori euro 7.000,00 a titolo di risarcimento, deducendo l'illegittimo addebito sul proprio conto di un assegno negoziato e rimasto insoluto. Nel secondo giudizio ha nuovamente agito per ottenere il medesimo importo, sostenendo però di avere appreso solo nel corso del primo processo che la banca aveva smarrito l'assegno e che tale circostanza avrebbe inciso sulla sua pretesa risarcitoria. In cassazione ha proposto cinque motivi, ma la decisione esamina solo i primi due: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 183 e 190 c.p.c., assumendo che la conoscenza dello smarrimento del titolo era sopravvenuta quando erano già spirati i termini per introdurre la questione nel primo giudizio; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il primo giudizio aveva oggetto diverso, essendo limitato allo sblocco del conto e alla violazione degli obblighi di buona fede, mentre solo nel secondo sarebbe stata fatta valere la perdita del titolo e l'impossibilità di rivalersi sull'emittente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva rilevato che lo smarrimento dell'assegno era già stato allegato dalla banca nella prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., e che quindi il tema poteva essere precisato nel primo giudizio; tale affermazione non è stata efficacemente censurata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che dagli atti e dalla stessa prospettazione del ricorrente emergeva che già nel primo giudizio erano stati introdotti sia il tema dello smarrimento del titolo sia la domanda risarcitoria fondata sull'illegittimo addebito della somma, con conseguente corretta applicazione delle norme sul giudicato e del divieto di bis in idem. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    memoria istruttoria ex art.183 c.p.c., vigente ratione temporis

    Nel rito applicabile, entro i termini della memoria ex art. 183 c.p.c. era possibile precisare la domanda con maggiore dettaglio, anche in relazione allo smarrimento dell'assegno.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 183 c.p.c. per sostenere la tardività della deduzione dello smarrimento del titolo nel primo giudizio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude la riproposizione di una domanda quando siano identici gli elementi costitutivi della causa petendi e del petitum.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della prima sentenza comporta la preclusione del nuovo giudizio sul medesimo oggetto.

  • art. 1718, comma 4, c.c.

    ai sensi dell’art. 1718, comma 4, c.c.

    Citato nella ricostruzione della precedente domanda per descrivere la responsabilità della banca per lo smarrimento del titolo, come allegata nel primo giudizio.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e omette di censurare la concreta argomentazione decisiva posta a base della decisione.
  • Ai fini del giudicato, ciò che rileva è l'identità di petitum e causa petendi; se il tema dello smarrimento del titolo e la relativa pretesa risarcitoria erano già stati introdotti nel primo giudizio, il secondo è precluso dal divieto di bis in idem.
  • La preclusione da giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, sicché non è consentito frazionare successivamente una medesima pretesa sostanziale mediante una diversa qualificazione del fatto o una diversa enfasi su un profilo già emerso nel primo processo.
  • Se la circostanza posta a fondamento dell'ulteriore pretesa era già emersa nel corso del primo giudizio e poteva essere tempestivamente valorizzata con le preclusioni istruttorie ancora aperte, non può essere poi riproposta in un autonomo processo per superare gli effetti del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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