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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39107/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ma aveva confermato gli altri titoli cautelari. Il ricorrente censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di trasferimento fraudolento di valori (sostiene di essere stato il reale dominus e di aver acquistato le quote con proprie risorse lecite, mutuo e pagamenti dal proprio conto) e contesta la qualificazione della titolarità societaria come fittizia. Inoltre contesta la qualificazione della sua partecipazione al sodalizio mafioso, deducendo che i rapporti intrattenuti erano limitati e di natura commerciale "uti singuli" e che mancano indicatori di militanza organica. Infine lamenta carenza di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari e la mancata valutazione degli elementi idonei a neutralizzare le presunzioni di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza e incongruenza della motivazione del Tribunale in più passaggi decisivi: in particolare ha rilevato che l'affermazione della fittizietà dell'intestazione della società RA.RO. s.r.l. e la sua riconduzione sin dall'origine a Tommaso Parisi erano fondate su congetture non adeguatamente ancorate a dati concreti e che il Tribunale non aveva risposto ai rilievi specifici del ricorrente (mutuo, pagamento delle rate, decorso temporale, assenza di utili condivisi ecc.). Tali lacune motivazionali hanno inciso anche sulla valutazione della partecipazione al sodalizio mafioso, dal momento che parte della prova associativa era fondata sulla presunta intestazione fittizia. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bari per un nuovo esame, ordinando di colmare le carenze indicate; l'annullamento assorbe anche la censura sulle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) e art. 416-bis.1 c.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui per integrare la partecipazione mafiosa non è sufficiente la mera contiguità o disponibilità verso singoli esponenti: è necessario dimostrare un contributo concreto e funzionale al mantenimento o rafforzamento dell'associazione. La motivazione del giudice di merito deve spiegare in che modo le condotte dell'imputato abbiano avuto tale funzione dinamico-funzionale.

  • art. 512-bis c.p. (illecito impiego o distrazione di beni/procedure evasive - richiamato nel testo relativo a intestazioni fittizie)

    Il Tribunale aveva ricondotto le vicende societarie all'elusione delle norme di prevenzione patrimoniale (art. 512-bis). La Cassazione tuttavia richiede elementi concreti che colleghino i trasferimenti e le intestazioni fittizie alle risorse illecite del presunto capo, nonché spiegazioni logiche sulle filiere dell'investimento.

  • art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzioni relative nelle esigenze cautelari)

    Richiamata dalla difesa per sostenere la possibilità di neutralizzare le presunzioni a favore della cautela. La Corte ha ritenuto assorbita l'eccezione dall'annullamento per vizio di motivazione, ma ricorda che il giudice deve valutare gli elementi obiettivi che possano escludere l'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 648-bis e 648-ter c.p. (ricettazione e riciclaggio) - menzionati nel quadro fattuale

    Citati nel contesto investigativo come reati che, se provati, potrebbero giustificare l'origine illecita di somme; la Corte osserva che il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'ipotesi di impiego di denaro illecito o il collegamento tra risorse del clan e le operazioni societarie.

  • Giurisprudenza nomofilattica (Sez. Unite sent. n. 33748/2005 Mannino; segnatamente Modaffari e pronunce successive)

    La Corte richiama i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità: la partecipazione mafiosa va interpretata in chiave dinamico-funzionale (contributo effettivo all'organizzazione) e non come mera appartenenza formale; la motivazione deve dimostrare la relazione causale tra comportamento dell'imputato e rafforzamento dell'associazione.

Massime di principio

  • La mera frequentazione o disponibilità verso esponenti mafiosi non basta: per configurare la partecipazione all'associazione di tipo mafioso occorre dimostrare un contributo concreto e funzionale al mantenimento o rafforzamento del sodalizio.
  • Quando l'accusa si fonda su intestazioni societarie come "schermo", il giudice deve fornire elementi concreti e collegamenti temporali e finanziari che mostrino l'uso di risorse illecite o la pianificazione dell'operazione fin dall'origine; congetture non sorrette da dati possono compromettere la gravità indiziaria.
  • In contestazioni di trasferimenti di valori o rapporti societari apparentemente fittizi, la prova deve considerare e valutare elementi che possano dimostrare l'origine lecita delle somme (es. mutuo, movimenti bancari, ripiano dei debiti) e rispondere puntualmente alle censure difensive.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve confrontarsi espressamente con i dati oggettivi che possono neutralizzare le presunzioni (decorrenza temporale degli eventi, assenza di carichi pendenti, assenza di collegamenti con collaboratori di giustizia, scarsa attualità del pericolo), motivando perché tali elementi non siano idonei a escludere il rischio.
  • La motivazione nei provvedimenti di riesame cautelare deve essere logica, specifica e non autosufficiente per analogia con provvedimenti genetici: ogni passaggio essenziale va spiegato e collegato alle risultanze probatorie, pena l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.

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