Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 8/2023

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Friuli Venezia Giulia riconosce e valorizza il caregiver familiare, ne disciplina il coinvolgimento nei progetti personalizzati di presa in carico e prevede misure di informazione, supporto psicologico, sollievo, formazione e conciliazione lavoro-famiglia. Istituisce un piano triennale e il Caregiver day del 6 ottobre. Prevede stanziamenti solo per il triennio 2023-2025.

Riconoscimento e sostegno dei caregiver familiari

Riconoscimento e sostegno dei caregiver familiari

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia istituisce un quadro di riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare, inserendolo nella rete integrata dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari. La disciplina mira a tutelarne il ruolo, a supportarne i bisogni personali e a rafforzarne l’integrazione nei progetti di assistenza della persona non autosufficiente.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione riconosce il valore sociale ed economico dell’attività di cura prestata in ambito familiare, in forma non professionale e non retribuita, a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa, anche di lunga durata, per malattia, infermità o disabilità. La legge valorizza il caregiver come componente attivo della rete assistenziale e come risorsa del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

La tutela regionale è orientata in particolare a:

  • salute e benessere del caregiver;
  • sostegno psicologico;
  • informazione e orientamento;
  • formazione;
  • conciliazione tra esigenze di vita sociale, lavorativa e di studio.

Definizione di caregiver familiare

La figura è definita richiamando la definizione statale prevista dalla legge n. 205/2017. In ogni caso, la legge regionale considera caregiver familiare anche chi assiste, in modo responsabile, non professionale e senza compenso, una persona che versi in condizioni di non autosufficienza o di bisogno di assistenza globale e continua, anche per lunga durata.

Il rapporto di assistenza può riguardare:

  • un parente o affine entro il terzo grado, anche non convivente;
  • una persona con comprovata relazione affettiva o amicale stabile.

Il caregiver opera nell’ambiente domestico e nella vita di relazione, nella mobilità e nelle attività quotidiane di base e strumentali, integrandosi con gli operatori dei servizi secondo il progetto personalizzato. La sua attività non sostituisce i servizi e le prestazioni dovuti alla persona assistita, ma li integra e valorizza. È inoltre possibile che:

  • un caregiver assista più persone;
  • più persone svolgano il ruolo di caregiver per lo stesso assistito, purché sia individuato un caregiver principale;
  • il caregiver si avvalga dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.

Riconoscimento nel sistema dei servizi

Il riconoscimento del caregiver avviene nel corso della presa in carico integrata della persona assistita, da parte dei Servizi sociali dei Comuni e dei servizi delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Il riconoscimento richiede il consenso espresso della persona assistita, o di chi esercita su di essa una tutela legalmente riconosciuta, mediante sottoscrizione del progetto personalizzato. I servizi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, forniscono al caregiver informazioni su:

  • condizioni e bisogni assistenziali della persona;
  • cure necessarie;
  • diritti e criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie;
  • opportunità e risorse territoriali utili al sostegno dell’assistenza.

Il caregiver esprime liberamente e consapevolmente la propria disponibilità e partecipa alla definizione del progetto personalizzato. Il ruolo e le attività del caregiver sono descritti in un’apposita sezione del progetto, tenendo conto anche della valutazione dello stress e dei bisogni di sostegno del caregiver stesso e degli altri componenti del nucleo familiare, con particolare attenzione ai figli minori. Il riconoscimento è compatibile con le procedure attuative connesse ai fondi nazionali e regionali per la domiciliarità.

Compiti della Regione e iniziative di valorizzazione

La Regione è chiamata a promuovere una serie di azioni di sistema per valorizzare la figura del caregiver e sostenerla concretamente. In particolare:

  • favorisce l’associazionismo dei caregiver e il loro concorso nella definizione dei Piani di zona;
  • sostiene la stipula di accordi con le compagnie assicurative per premi agevolati e costi calmierati delle polizze contro infortuni e responsabilità civile, nei limiti dell’attività svolta nell’ambito del progetto assistenziale individualizzato;
  • sensibilizza scuole e università, d’intesa con Ufficio scolastico regionale e Atenei, affinché adottino misure didattiche idonee a garantire il successo scolastico degli studenti caregiver;
  • promuove informazione e orientamento alla comunità sul valore sociale del caregiver, anche con guide informative e con il coinvolgimento di enti locali, servizi sociali, aziende sanitarie ed enti del Terzo settore;
  • istituisce il “Caregiver day”, da celebrarsi ogni anno il 6 ottobre, giornata europea dedicata ai caregiver;
  • raccoglie materiali ed esperienze territoriali per diffondere buone pratiche e programmare iniziative di sostegno;
  • promuove intese con le associazioni datoriali per monitorare i bisogni dei caregiver lavoratori, attenuare gli effetti negativi sul lavoro, favorire flessibilità oraria, welfare aziendale o interaziendale e lavoro agile;
  • sviluppa canali di comunicazione privilegiati, anche mediante ICT, per facilitare il rapporto continuo tra operatori e caregiver.

Interventi di sostegno e valorizzazione

Nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, i Servizi sociali dei Comuni e le Aziende sanitarie assicurano ai caregiver familiari un insieme di interventi di supporto, tra cui:

  • informazione e orientamento sui servizi disponibili;
  • consulenza e supporto psicologico, anche per prevenire rischi di stress psicofisico durante e dopo l’attività di assistenza;
  • supporto di assistenza di base tramite operatori sociosanitari o socioassistenziali, formati sui temi del caregiver e della relazione/comunicazione;
  • interventi di sollievo, urgenti o programmati, nei casi di bisogno;
  • sostegno a reti solidali e gruppi di auto mutuo aiuto, per ridurre l’isolamento sociale e favorire il confronto;
  • domiciliarizzazione delle visite specialistiche della persona assistita, quando vi siano difficoltà di spostamento e compatibilmente con disponibilità del personale e organizzazione dei servizi.

Tali interventi possono essere realizzati anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, tramite specifici progetti di accompagnamento e sostegno del caregiver.

Formazione e riconoscimento delle competenze

La Regione valorizza l’esperienza e le competenze maturate dal caregiver nell’attività di assistenza e cura, anche per favorirne l’accesso o il reinserimento nel lavoro al termine del periodo di cura.

Il caregiver formalmente riconosciuto può accedere a corsi di misure compensative nell’ambito del sistema formativo regionale per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (OSS). La valutazione delle misure compensative tiene conto delle competenze acquisite, purché documentate nel progetto personalizzato o in altra documentazione disponibile presso i servizi che hanno in carico la persona assistita.

Piano triennale regionale e monitoraggio

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e nel rispetto della programmazione socioeconomica regionale, approva un piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

Il piano:

  • definisce le linee programmatiche e gli obiettivi specifici degli interventi regionali;
  • stabilisce modalità, tempi di realizzazione e risorse dedicate;
  • individua attività e indicatori per monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati.

È prevista inoltre una clausola valutativa: con cadenza triennale la Giunta trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge, che può essere accompagnata da forme di valutazione partecipata. Le relazioni e gli atti consiliari conclusivi sono pubblicati sul sito del Consiglio regionale.

Aspetti finanziari e copertura

La legge autorizza spese limitate al triennio 2023-2025 per due ambiti principali:

  • 260.000 euro complessivi per le iniziative di informazione, orientamento, comunicazione e canali privilegiati di contatto, ripartiti in 60.000 euro per il 2023 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
  • 1.050.000 euro complessivi per gli interventi di supporto previsti in collaborazione con i soggetti del territorio, ripartiti in 250.000 euro per il 2023 e 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Gli oneri sono coperti mediante prelievo da fondi regionali di accantonamento. È inoltre richiamata la variazione di bilancio con allegato tecnico per i dati di interesse del tesoriere.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Le autorizzazioni di spesa e le previsioni finanziarie richiamate sono riferite al triennio 2023-2025.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.