L.R. FVG 5/2023
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Friuli Venezia Giulia 29/2005 su commercio e somministrazione, semplificando regimi autorizzativi, vendite straordinarie, commercio elettronico, orari, mercati e fiere, nonché sanzioni e contributi. Abroga varie disposizioni e si applica dal 23 febbraio 2023; alcune modifiche ai parcheggi operano per autorizzazioni rilasciate dopo tale data.
Modifiche alla disciplina regionale del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande in Friuli Venezia Giulia
Modifiche alla disciplina del commercio e della somministrazione in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale interviene in modo ampio sulla l.r. 29/2005, aggiornando la normativa organica su attività commerciali, commercio su aree pubbliche e somministrazione di alimenti e bevande. L’obiettivo dichiarato è semplificare i procedimenti, ridurre gli adempimenti e adeguare la disciplina ai principi di liberalizzazione, con attenzione anche a commercio elettronico, vendite straordinarie, mercati, fiere e controlli.
Finalità generali e impostazione della riforma
La Regione dichiara di promuovere il commercio in coerenza con gli SDGs ONU, in particolare l’obiettivo 12, favorendo economia circolare e della condivisione, alimentazione sana e sostenibile e placemaking. La riforma è qualificata come manutenzione straordinaria della normativa di settore e punta a liberalizzare l’attività commerciale, valorizzare centri storici e aree a vocazione commerciale e semplificare i rapporti con i Comuni.
Definizioni e perimetro della disciplina
Sono aggiornate varie definizioni della l.r. 29/2005, tra cui:
- il commercio elettronico, ricondotto alle operazioni svolte con tecnologie informatiche e telematiche;
- gli esercizi di vendita al dettaglio di media struttura, ora individuati tra oltre 250 mq e fino a 1.500 mq;
- le nozioni di somministrazione al pubblico, domicilio del consumatore, home food, home restaurant, catering e banqueting;
- la somministrazione stagionale e temporanea, con durata rispettivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni, oppure non superiore a 59 giorni.
Viene inoltre riformulata la nozione di commercio su aree pubbliche e di fiera, nonché il rinvio alla disciplina statale per gli aspetti non regolati dalla legge regionale.
Commercio in sede fissa: semplificazioni autorizzative e operative
La disciplina del commercio in sede fissa viene semplificata in più punti. In particolare:
- viene eliminato il riferimento alla “concentrazione” in vari istituti;
- l’attivazione dell’esercizio non richiede più comunicazione al Comune, restando fermo il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, antincendio e di pubblica sicurezza;
- l’aggiunta di settore merceologico negli esercizi ordinari è soggetta a SCIA; nelle grandi strutture richiede una nuova autorizzazione;
- il commercio elettronico può essere svolto liberamente dagli esercizi di vendita di vicinato, medie e grandi strutture.
È inoltre previsto che le forme speciali di vendita svolte dall’esercente all’interno dell’esercizio non richiedano una nuova SCIA o altra comunicazione.
Orari di apertura e chiusura
Per gli esercizi commerciali è introdotto un obbligo di pubblicità visibile dell’orario effettivo di apertura e chiusura, anche all’esterno dei locali. L’orario può essere modificato liberamente in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori comunicazioni o pubblicizzazioni.
Vendite straordinarie, promozionali e di liquidazione
La legge riorganizza la materia delle vendite di fine stagione, promozionali e di liquidazione:
- la rubrica della disciplina dei saldi viene aggiornata;
- le vendite promozionali sono definite come offerte con sconti o ribassi per periodi determinati, a scelta dell’esercente;
- le vendite di liquidazione sono collegate a cessazione, cessione, trasferimento di sede, trasformazione o rinnovo dei locali o delle attrezzature.
Per i saldi è imposto l’obbligo di esporre il prezzo ordinario, lo sconto in percentuale e il prezzo finale.
Sospensione, cessazione e subingresso nelle attività commerciali
La sospensione dell’attività commerciale non può superare 12 mesi; oltre tale termine, l’operatore può comunicarne preventivamente la prosecuzione per ulteriori periodi non superiori a 12 mesi, fino a un massimo complessivo di tre anni.
In caso di cessazione, la comunicazione al Comune può essere sostituita dall’acquisizione della visura camerale se la comunicazione non perviene.
Il subingresso negli esercizi commerciali è soggetto a previa comunicazione al Comune, non comporta nuova autorizzazione e richiede l’effettivo trasferimento dell’azienda e il possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione va presentata entro 12 mesi dal trasferimento o dall’acquisizione del titolo in caso di successione mortis causa; è prevista la possibilità di continuare provvisoriamente l’attività per 12 mesi nel caso di subentro per causa di morte.
Commercio su aree pubbliche: concessioni, priorità e controlli
La disciplina dei mercati, delle fiere e dei posteggi viene riscritta in modo sostanziale.
Le concessioni di posteggio sono rilasciate per una durata tra 9 e 12 anni. I criteri di priorità includono:
- professionalità ed esperienza dell’operatore nell’area pubblica;
- commercializzazione di prodotti tipici locali, Made in Italy, biologici o a chilometro zero;
- rispetto del luogo, dell’ambiente e del contesto architettonico;
- equilibrio tra tipologie alimentari e non alimentari.
In caso di trasferimento o subingresso dell’azienda, l’anzianità e l’esperienza acquisite si trasferiscono, mantenendo invariata la tipologia merceologica.
Il Comune verifica la regolarità contributiva verso INPS, INAIL o altri enti previdenziali, anche con la collaborazione gratuita delle associazioni di categoria. Sono ammessi anche gli operatori con debito contributivo rateizzato. La verifica riguarda anche le imprese individuali.
Per il commercio itinerante, l’operatore può sostare nello stesso punto solo per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore; il Comune può fissare con regolamento un limite temporale e una distanza minima di spostamento.
Sono inoltre disciplinati:
- il trasferimento dell’operatore a un posteggio non assegnato senza selezione, salvo domande concorrenti;
- l’assegnazione giornaliera provvisoria dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori con maggior numero di presenze;
- le concessioni nelle fiere, con decadenza dopo due assenze consecutive salvo giustificato motivo oggettivo;
- gli orari di mercati e fiere, rimessi ai Comuni.
Rinvio alla disciplina statale sul commercio su aree pubbliche e sulla stampa
Per quanto non previsto dalla disciplina regionale sul commercio su aree pubbliche, si applica la normativa statale. Analogamente, il commercio della stampa quotidiana e periodica è integralmente rinviato al decreto legislativo n. 170/2001.
Somministrazione di alimenti e bevande: nuove definizioni e regole sostanziali
La legge ridefinisce l’intero impianto della somministrazione, introducendo definizioni più dettagliate di somministrazione al pubblico, somministrazione non aperta al pubblico, sorvegliabilità, home food, home restaurant, catering, banqueting, somministrazione stagionale e temporanea.
L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione solo nelle zone tutelate ai sensi della disciplina regionale; negli altri casi è sufficiente la SCIA. L’ampliamento è soggetto a comunicazione.
Non costituisce ampliamento l’utilizzo di aree private all’aperto attrezzate o di aree pubbliche in concessione attigue all’esercizio, purché siano rispettate tutte le norme edilizie, urbanistiche, igieniche, acustiche, antincendio e di sicurezza.
La SCIA è richiesta anche per specifiche fattispecie, tra cui:
- esercizi particolari individuati dalla legge;
- aree di servizio di strade extraurbane principali e autostrade, stazioni e mezzi di trasporto pubblico;
- domicilio del consumatore;
- attività temporanee;
- attività svolte da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni e cooperative senza fini di lucro;
- circoli privati.
La somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% è vietata in una serie di luoghi sensibili e occasioni collettive; il Sindaco può estendere temporaneamente il divieto anche a bevande con gradazione inferiore.
Tutti gli esercizi di somministrazione possono vendere per asporto e consegnare a domicilio senza ulteriori titoli, nel rispetto delle regole del commercio al dettaglio.
Attività temporanee di somministrazione
Per sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari, l’attività temporanea di somministrazione si avvia con SCIA e non richiede i requisiti dell’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. La durata coincide con quella della manifestazione.
Se l’esercente opera in sede diversa da quella abituale in occasione di tali eventi, non occorre una ulteriore SCIA, ma soltanto l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico; anche in questo caso il limite temporale coincide con la durata della manifestazione.
Subingresso, sospensione e cessazione nella somministrazione
Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione è soggetto a comunicazione al Comune e comporta il trasferimento dell’esercizio al subentrante, se vi è effettivo trasferimento d’azienda e possesso dei requisiti.
I termini sono i seguenti:
- 12 mesi per presentare la comunicazione dal trasferimento o dalla successione mortis causa;
- in caso di mancanza dei requisiti al momento del subingresso, un anno per le regolarizzazioni, con possibile proroga;
- il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente per un anno.
Alla sospensione dell’attività si applicano le regole generali della legge regionale, ferma la disciplina di pubblica sicurezza.
Distributori automatici e pubblicità degli orari nella somministrazione
La somministrazione mediante distributori automatici richiede di regola la SCIA, salvo che i distributori siano collocati in un locale esclusivamente destinato a tale attività in zone soggette a tutela, nel qual caso occorre autorizzazione. Se i distributori sono installati in esercizi già autorizzati o nelle immediate vicinanze, o in locali non aperti al pubblico, è sufficiente il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza.
Anche per gli esercizi di somministrazione è previsto l’obbligo di pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura in modo visibile, anche dall’esterno, con possibilità di modifica libera senza comunicazioni. Il Comune può però disporre chiusure per motivi imperativi.
Sanzioni, revoche, sospensioni e chiusure
Il sistema sanzionatorio viene aggiornato in modo organico per commercio in sede fissa e somministrazione.
Per il commercio in sede fissa sono previste sanzioni per:
- violazione dei requisiti soggettivi;
- apertura senza SCIA o autorizzazione;
- vendita di prodotti non compresi nel settore dichiarato;
- uso indebito della denominazione outlet;
- violazioni in materia di subingresso, pubblicità degli orari e dei prezzi, vendite straordinarie e altre disposizioni di titolo I e II.
Sono previste anche revoche dei titoli autorizzativi in caso di mancato avvio dell’attività entro i termini, sospensione superiore a 12 mesi o oltre 3 anni, perdita dei requisiti, recidiva in violazioni igienico-sanitarie e inosservanza dei provvedimenti di sospensione.
Per la somministrazione, le sanzioni colpiscono:
- esercizio senza SCIA, comunicazione o autorizzazione;
- violazioni delle regole di esercizio;
- pubblicità di prezzi e orari;
- mancanza dei requisiti soggettivi;
- carenze di sorvegliabilità o conformità edilizia, urbanistica, sanitaria, antincendio o di sicurezza;
- mancata disponibilità dei locali e mancato trasferimento in nuova sede nei termini;
- recidiva e recidiva reiterata.
Sono previste sospensioni, chiusure e, nei casi indicati, divieti temporanei di nuova apertura.
CATA, formazione e soggetti accreditati
La legge amplia le funzioni dei CAT, includendo la formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. I CAT sono riconosciuti come soggetti accreditati per l’utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali e per la formazione ex d.lgs. 81/2008. È inoltre previsto che non accedano ai contributi pubblici regionali per gli interventi formativi e non formativi di cui alla l.r. 27/2017, titolo III, capi I e II.
Contributi, incentivi e finanziamenti
La disciplina degli incentivi regionali in materia di commercio viene aggiornata, con ridefinizione di alcune tipologie di consulenza finanziabili e con rinvio al rispetto della normativa comunitaria. Le imprese presentano le domande di contributo al CATT FVG, con possibilità di prefinanziamento secondo la disciplina generale sul procedimento amministrativo.
Sono inoltre modificate le regole sull’ammissibilità di interventi finanziati con riguardo ai compendi malghivi, nell’ambito di un diverso intervento legislativo regionale.
Disposizioni transitorie
Per le modifiche alla dotazione di parcheggi dell’Allegato B bis, la nuova disciplina si applica immediatamente, in attesa del recepimento, alle autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della legge.
Restano soggette alla disciplina previgente le autorizzazioni alla vendita di generi non alimentari a basso impatto rilasciate prima dell’entrata in vigore.
Abrogazioni principali
Sono abrogati numerosi articoli della l.r. 29/2005, tra cui quelli relativi a precedenti discipline di vendita, pubblicità, forme speciali e sanzioni non più compatibili con il nuovo impianto, oltre a specifiche disposizioni di leggi regionali del 2016 e del 2020. La riforma, quindi, sostituisce in larga parte la precedente regolazione.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 23 febbraio 2023.
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