Sentenza del 09/09/2016 n. 17817 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Definizione ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Cessazione della materia del contendere - Estinzione del giudizio - Cassazione senza rinvio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva parzialmente annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, ai fini IRPEG e IVA, riguardante maggiori ricavi derivanti da operazioni nel settore dei prodotti alcoolici, omessa autofatturazione e indebita detrazione IVA. Nel corso del giudizio, la società contribuente ha presentato istanza di definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, effettuando il pagamento previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. La definizione agevolata ha fatto venir meno l'interesse delle parti a una decisione sul rapporto tributario e ha reso non più attuali le pronunce dei precedenti gradi, che sono state caducate. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, senza che le precedenti decisioni potessero produrre efficacia di giudicato sostanziale. Le spese dell'intero giudizio sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
Definizione della lite fiscale mediante presentazione dell'istanza e versamento della relativa imposta
La definizione agevolata della lite, se validamente presentata e accompagnata dal pagamento previsto, elimina l'interesse alla prosecuzione del contenzioso sul rapporto tributario oggetto della definizione.
Art. 46, commi 1 e 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico delle parti che le hanno anticipate
Nel processo tributario, la definizione della lite determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Salvo diversa previsione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Art. 382, comma 3, del codice di procedura civile
Quando la controversia non può più essere proseguita perché è venuto meno il conflitto tra le parti, la Corte deve cassare la pronuncia impugnata senza rinviare la causa al giudice di merito.
Art. 310, comma 2, del codice di procedura civile
Salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio
La Corte ha distinto l'ordinaria estinzione del processo dalla cessazione della materia del contendere: in quest'ultima ipotesi, le sentenze non definitive dei precedenti gradi non si consolidano e devono essere rimosse.
Massime di principio
- Se il contribuente definisce validamente una lite tributaria mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e versa quanto dovuto, il giudizio perde il proprio oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione della lite non comporta una decisione nel merito favorevole o sfavorevole sulla fondatezza dell'accertamento: il contenzioso si chiude perché viene meno il conflitto tra le parti.
- Quando la cessazione della materia del contendere interviene in cassazione, la pronuncia impugnata deve essere cassata senza rinvio, così da evitare che una sentenza non più attuale produca effetti di giudicato sul rapporto tributario.
- Le sentenze emesse nei precedenti gradi, se non passate in giudicato, non conservano efficacia sostanziale dopo la definizione della lite.
- In assenza di una diversa disposizione, le spese del processo estinto per cessazione della materia del contendere restano a carico delle parti che le hanno già sostenute.
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