Ordinanza n. 109/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento Delibera Consiglio Comunale n. 177 del 26/10/2023 pubblicata il 30/10/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di realizzazione della Ciclovia Adriatica III stralcio dall'Hotel Playa al fiume Metauro e adozione variante e art. 26 L.R. 34/1992 e smi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia Adriatica e di adozione della variante urbanistica
Esito
La controversia
Quattro soggetti privati, tra persone fisiche e una società, hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale avente a oggetto l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del terzo stralcio della Ciclovia Adriatica, nel tratto dall'Hotel Playa al fiume Metauro, nonché l'adozione della variante urbanistica ai sensi della normativa regionale richiamata nell'atto. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di ricorso, né specifica i vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione intimata. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, riconducibili ai principi richiamati dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a., ordina il deposito al più presto possibile di una dettagliata relazione sulla vicenda controversa, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L'ordinanza deve essere eseguita dall'amministrazione e comunicata alle parti.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
I principi richiamati giustificano l'adozione dell'incombente istruttorio per assicurare una trattazione celere ed effettiva della controversia.
art. 2, comma 2, c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
La disposizione è richiamata quale fondamento dei criteri di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso
Consente al giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione sui fatti controversi e degli atti o documenti utili alla decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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