Sentenza n. 11113/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del provvedimento del 4 aprile 2023 corrispondente all''-OMISSIS-notificato in pari data emesso dalla commissione medica per gli accertamenti psicofisici contenente il giudizio di non idoneità e della graduatoria finale prossima e conseguente pubblicata il 4 maggio 2023 e del bando del concorso quale atto presupposto e connesso agli atti impugnati per utile collocamento del ricorrente in graduatoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale e bando quale atto presupposto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato ed era stato escluso a seguito del giudizio di non idoneità psicofisica espresso dalla commissione medica per gli accertamenti psicofisici. Ha impugnato il provvedimento di esclusione, la graduatoria finale e il bando, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. La domanda cautelare era stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Successivamente il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Tuttavia, la rinuncia non risultava ritualmente perfezionata, non constando in atti una procura speciale a rinunciare; dal comportamento processuale e dall'atto notificato e depositato emergeva però in modo inequivoco il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché prendere atto di una rinuncia rituale, poiché mancava la procura speciale richiesta dall'art. 84 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente rendesse inequivoca la perdita dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice non poteva decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la rinunzia debba provenire dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare (oppure direttamente dalla parte) e che questa debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso richiede le formalità previste dalla disposizione, inclusa la procura speciale quando proviene dal difensore; in mancanza, il giudice può comunque desumere dal comportamento processuale il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo è ritualmente efficace quando proviene direttamente dalla parte o dal difensore munito di procura speciale a rinunciare e rispetta le formalità di notificazione previste dall'art. 84 c.p.a.; in mancanza di tali requisiti, non può essere dichiarata l'estinzione per rinuncia.
- Quando dagli atti e dal comportamento processuale del ricorrente emerge in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche se la rinuncia non è stata formalizzata ritualmente.
- Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o richieste contrarie, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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