Cassazione Civile, Sentenza n. 9250/2020 del 20/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società creditrice aveva promosso l’esecuzione nei confronti di un’azienda sanitaria, pignorando presso il tesoriere somme di pertinenza dell’ente. La banca aveva reso dichiarazione negativa, sostenendo che il conto bancario sul quale erano state erogate anticipazioni di cassa presentava un saldo negativo e che le successive entrate dovevano essere destinate, secondo la disciplina del servizio di tesoreria, al rimborso delle anticipazioni. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo. In appello, la Corte di Roma aveva ammesso, ritenendoli indispensabili, gli estratti dei conti di tesoreria prodotti tardivamente dalla creditrice; da questi risultava che sul conto infruttifero in contabilità speciale vi era una giacenza superiore a 11 milioni di euro, capiente rispetto al credito pignorato di 9.768 euro. La Corte d’appello aveva quindi accertato l’obbligo della banca di vincolare le somme e l’aveva dichiarata genericamente responsabile degli eventuali danni patrimoniali, da provare separatamente. La banca ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per l’ammissione della produzione documentale senza preventiva comunicazione e senza possibilità di controdedurre; con il secondo ha contestato l’ammissione in appello di prove nuove, deducendo che la tardività era imputabile alla negligenza della creditrice; con il terzo ha sostenuto che, essendo stato il credito principale pagato nel corso del primo grado, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e limitarsi alle spese; con il quarto ha denunciato violazione della disciplina della tesoreria unica e delle norme sulla compensazione e sul pignoramento, sostenendo che le somme accreditate sulla contabilità speciale dovevano essere impiegate prioritariamente per estinguere le anticipazioni di cassa e che, pertanto, la dichiarazione negativa era legittima.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quarto motivo, dichiarato il primo in parte inammissibile e in parte infondato e rigettato il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la banca-tesoriere non possa, in forza della normativa regolamentare o della convenzione, acquisire una preferenza rispetto agli altri creditori né considerare automaticamente vincolate al rimborso delle anticipazioni le somme trasferite sul conto infruttifero. L’estinzione del debito per anticipazioni richiede un titolo di spesa dell’azienda sanitaria e il perfezionamento della procedura di regolazione contabile prevista dal D.M. 4 agosto 2009. Per risolvere il conflitto con il creditore pignorante occorre quindi accertare, secondo il criterio della data certa, se le registrazioni contabili che realizzano l’effetto solutorio si siano perfezionate prima o dopo la notifica del pignoramento. La Corte d’appello aveva omesso tale verifica. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
La censura di nullità processuale impone alla parte che assume essere stata violata la garanzia del contraddittorio di indicare quali attività difensive le sarebbero state illegittimamente precluse, evidenziando le ragioni od i documenti che avrebbe potuto, rispettivamente, esporre o produrre, così da contrastare efficacemente la pretesa avversaria.
La denuncia di violazione del contraddittorio richiede l’indicazione concreta delle difese o delle prove che la parte non ha potuto svolgere; non basta lamentare un’irregolarità processuale in astratto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità processuale impone alla parte che assume essere stata violata la garanzia del contraddittorio di indicare quali attività difensive le sarebbero state illegittimamente precluse, evidenziando le ragioni od i documenti che avrebbe potuto, rispettivamente, esporre o produrre, così da contrastare efficacemente la pretesa avversaria.
Il motivo di ricorso per cassazione deve esporre con specificità il pregiudizio derivante dalla violazione processuale e le attività difensive concretamente impedite.
art. 345, comma 3, c.p.c.
Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova “indispensabile”, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modifiche, dalla L. n. 134 del 2012), quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Nel regime previgente, l’indispensabilità della prova nuova in appello dipende dalla sua capacità di risolvere l’incertezza fattuale rilevante, anche se la parte è incorsa in preclusioni istruttorie per negligenza; l’ammissione non è necessariamente subordinata a un autonomo provvedimento preventivo.
art. 2741 c.c.
La disposizione della L. n. 720 del 1984, attributiva della potestà non lascia in alcun modo spazio ad una “voluntas legis” direttamente derogatoria del principio della “pars condicio creditorum” fissato dall’art. 2741 c.c., comma 1, tanto meno consente a riconoscere in tale decreto ministeriale un regolamento autorizzato a derogare alla norma dell’art. 2741 c.c., comma 1.
Una fonte regolamentare o una convenzione di tesoreria non può introdurre una causa di preferenza a favore della banca in deroga alla parità dei creditori, riservata alle cause legittime di prelazione stabilite dalla legge.
art. 1842 c.c.
Nel caso in cui la banca risulti creditrice nei confronti del cliente correntista, in base ad apposita convenzione di apertura di credito (art. 1842 c.c.), per la restituzione delle somme messe a disposizione ed impiegate dal correntista e contabilizzate in addebito sul conto corrente, la medesima unitarietà degli atti esecutivi del rapporto di conto corrente impone, per il principio di infrazionabilità del saldo contabile, di considerare le variazioni quantitative della provvista determinate dai prelievi per i pagamenti e le rimesse con funzione solutoria delle somme mutuate, come un unico dato patrimoniale corrispondente per l’appunto al saldo contabile risultante ad un certo tempo dato.
Nel conto corrente affidato, le singole rimesse e i prelievi non costituiscono beni autonomamente aggredibili: rileva il saldo contabile unitario, e una rimessa solutoria assume effetto estintivo quando è contabilmente eseguita.
art. 1830, comma 1, c.c.
Pertanto, qualora il conto corrente presenti un saldo contabile negativo, la rimessa con funzione solutoria non costituisce autonomo bene (nè tanto meno un debito della banca avente ad oggetto il trasferimento della somma incassata a favore del correntista) aggredibile dal creditore pignorante.
In presenza di saldo negativo, la rimessa solutoria sul conto corrente affidato non costituisce un credito separato del correntista pignorabile dal suo creditore; la disciplina opera considerando unitariamente il saldo.
art. 1852 c.c.
In relazione al distinto conto corrente bancario (art. 1852 c.c.), le parti del rapporto sono la banca e l’Azienda sanitaria, e come si è visto, i prelievi e le rimesse effettuate su tale conto non corrispondono a distinte obbligazioni ed in particolare non configurano un obbligo della banca di corrispondere al proprio correntista la somma incassata in virtù del mandato all’incasso ed al prelievo conferito con il contratto, in quanto la unitarietà della esecuzione del rapporto di conto corrente consente di individuare il patrimonio del debitore-correntista aggredibile esclusivamente nel “saldo-attivo”.
Nel conto corrente bancario il creditore del correntista può aggredire il saldo attivo, non le singole rimesse che transitano sul conto; nel caso deciso, tale regola non impediva il pignoramento delle somme ancora giacenti sul distinto conto infruttifero.
art. 543 c.p.c.
Se, pertanto, l’obbligo per la banca-tesoriere “terzo” di apporre il vincolo di indisponibilità sulle somme – che risultassero giacenti sia sul conto corrente bancario che sul conto corrente in contabilità speciale, fino alla data della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – insorge al momento della data di notifica dell’atto di intimazione ex art. 543 c.p.c., dovendo al riguardo condividersi l’orientamento giurisprudenziale – sul quale concorda la dottrina maggioritaria – che ricostruisce il pignoramento presso terzi come fattispecie a formazione progressiva, ricollegando alla notifica dell’atto di intimazione l’effetto prenotativo del vincolo sulle somme pignorate anche se affluite sul conto corrente durante il periodo intercorso tra detta notifica e la dichiarazione del terzo.
La notifica dell’atto di pignoramento presso terzi determina l’effetto prenotativo del vincolo sulle somme rilevanti e fa sorgere l’obbligo del tesoriere di renderle indisponibili, comprese quelle accreditate nel periodo fino alla dichiarazione del terzo.
art. 547 c.p.c.
Se, pertanto, l’obbligo per la banca-tesoriere “terzo” di apporre il vincolo di indisponibilità sulle somme – che risultassero giacenti sia sul conto corrente bancario che sul conto corrente in contabilità speciale, fino alla data della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – insorge al momento della data di notifica dell’atto di intimazione ex art. 543 c.p.c., dovendo al riguardo condividersi l’orientamento giurisprudenziale – sul quale concorda la dottrina maggioritaria – che ricostruisce il pignoramento presso terzi come fattispecie a formazione progressiva, ricollegando alla notifica dell’atto di intimazione l’effetto prenotativo del vincolo sulle somme pignorate anche se affluite sul conto corrente durante il periodo intercorso tra detta notifica e la dichiarazione del terzo.
La dichiarazione del terzo segna la fase successiva del procedimento, ma il vincolo prenotativo deriva già dalla notifica del pignoramento; la ricostruzione delle giacenze deve considerare il periodo fino alla dichiarazione.
art. 2915, comma 1, c.c.
In conseguenza nel procedimento espropriativo presso terzi, promosso ai sensi della L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1 bis, il conflitto tra il credito della banca-tesorerie, per rimborso delle anticipazioni di cassa, ed il diritto al vincolo di indisponibilità delle somme pignorate del creditore procedente, deve essere risolto in base al criterio della data certa previsto dall’art. 2915 c.c., comma 1, verificando se il perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato, attuato attraverso i sistemi di immissione ed esecuzione degli ordini di trasferimento designati dalla Banca d’Italia, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, art. 10 e succ. mod., si sia concluso mediante le corrispondenti registrazioni delle annotazioni contabili sui rispettivi conti, speciale e bancario, anteriormente o meno alla data di notifica dell’atto di intimazione effettuata dal creditore pignorante.
Il conflitto si risolve confrontando la data della notifica del pignoramento con quella in cui la procedura di regolazione si perfeziona mediante le registrazioni contabili: sono sottratte al vincolo le somme per le quali l’effetto solutorio si è compiuto anteriormente alla notifica.
L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis
Il pignoramento cd. presso terzi – pur seguendo per legge le stesse forme previste dal codice di rito – diverge nettamente da questo, in quanto oggetto del pignoramento non è il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo, non essendo esposta la banca tesoriere “terzo” per alcun debito proprio nei confronti della Azienda sanitaria, sibbene sono le somme che giacciono sul conto corrente in contabilità speciale (in quanto somme di pertinenza e nella piena disponibilità della Azienda sanitaria), ed il fatto che la notifica dell’atto di pignoramento debba essere effettuata, anzichè all’ente debitore, al suo tesorerie, è solo un fenomeno legale di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. (dettato da ragioni pratiche ed organizzative), non sottendendo alcun rapporto obbligatorio integrante la figura del “debitor debitoris”.
Nel pignoramento delle somme in contabilità speciale, il tesoriere è il destinatario legale della notificazione e opera come sostituto processuale; l’oggetto dell’esecuzione sono le somme dell’ente, non un credito dell’ente verso la banca.
D.M. Economia e Finanze 4 agosto 2009, art. 4
Se infatti il D.M. 4 agosto 2009, prescrive che le “anticipazioni…..devono essere estinte, a cura dei tesorieri” (art. 4), e se non è dubitabile che la banca-tesoriere esegue le operazioni di incasso e pagamento per conto della Azienda sanitaria, anche a valere sul conto corrente infruttifero in contabilità speciale aperto presso la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato (L. n. 720 del 1984, art. 1, comma 1; art. 2, comma 2, D.M. 2009), come si è visto il tesoriere non ha autonomo accesso diretto alla movimentazione degli importi giacenti sui conti intestati alla Azienda sanitaria, ma ad essi attinge, ai fini della esecuzione dei pagamenti ai creditori della Azienda, esclusivamente in dipendenza di delibere autorizzative di spesa e dei mandati od ordini di pagamento emessi dagli organi dell’ente pubblico.
L’obbligo regolamentare di estinguere le anticipazioni non attribuisce alla banca un accesso automatico alle somme della contabilità speciale: occorrono una disposizione di spesa dell’ente e la procedura di regolazione contabile prevista.
L. 29 ottobre 1984, n. 720
Le somme trasferite sul conto entrano nella immediata disponibilità giuridica della Azienda sanitaria (L. n. 720 del 1984, art. 1, comma 4) e per tale ragione sono dichiarate espressamente pignorabili – nelle forme della espropriazione presso terzi – dalla L. n. 720 del 1984, art. 1 bis, comma 1.
Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono nella disponibilità giuridica dell’azienda sanitaria e sono pignorabili, salvo che ricorra un vincolo di destinazione previsto dalla legge e ritualmente apposto.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 2-sexies, lett. g)
nel sistema di tesoreria unica misto, previsto dal D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, art. 7, come modificato, ed esteso alle ASL, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 77 quater, conv. con mod. in L. 6 agosto 2008, n. 133, la esposizione dell’ente pubblico per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca od istituto di credito titolare del servizio di tesoreria dell’ente, ove non ripianata attraverso le rimesse delle entrate proprie – non vincolate – affluite sul medesime conto corrente bancario, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento) in favore della banca creditrice, attraverso la procedura di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra la banca-tesoriere e la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato presso la quale è acceso il conto corrente in contabilità speciale, disciplinata dalle norme regolamentari di cui al decreto del ministro della Economia e delle Finanze in data 4 agosto 2009.
Le anticipazioni di cassa possono essere rimborsate, in mancanza di entrate proprie non vincolate, con risorse pubbliche non vincolate della contabilità speciale, ma solo previa emissione del mandato di pagamento e mediante la procedura regolamentare di regolazione.
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, art. 7
nel sistema di tesoreria unica misto, previsto dal D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, art. 7, come modificato, ed esteso alle ASL, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 77 quater, conv. con mod. in L. 6 agosto 2008, n. 133, la esposizione dell’ente pubblico per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca od istituto di credito titolare del servizio di tesoreria dell’ente, ove non ripianata attraverso le rimesse delle entrate proprie – non vincolate – affluite sul medesime conto corrente bancario, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento) in favore della banca creditrice, attraverso la procedura di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra la banca-tesoriere e la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato presso la quale è acceso il conto corrente in contabilità speciale, disciplinata dalle norme regolamentari di cui al decreto del ministro della Economia e delle Finanze in data 4 agosto 2009.
Nel sistema di tesoreria unica misto, le risorse pubbliche non vincolate possono concorrere al rimborso delle anticipazioni solo secondo la procedura indicata dalla Corte, senza produrre una compensazione automatica.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell’art. 345, comma 3, c.p.c., è indispensabile la prova nuova in appello idonea a eliminare l’incertezza sulla ricostruzione fattuale decisiva, anche se la parte è incorsa per negligenza nelle preclusioni istruttorie di primo grado.
- La parte che denuncia una violazione del contraddittorio deve indicare quali attività difensive o prove le siano state concretamente precluse e quale pregiudizio ne sia derivato; la mera deduzione di un’irregolarità astratta non basta.
- Nel sistema di tesoreria unica misto, il rimborso delle anticipazioni erogate dal tesoriere mediante risorse pubbliche non vincolate giacenti sulla contabilità speciale richiede un titolo di spesa dell’ente e il completamento della procedura regolamentare di regolazione dei rapporti tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato.
- La disciplina regolamentare del servizio di tesoreria e la convenzione tra ente e banca non possono introdurre una prelazione o un vincolo preventivo generalizzato sulle risorse pubbliche a favore della banca, in deroga alla parità dei creditori; un vincolo di impignorabilità deve trovare fondamento nella legge ed essere apposto secondo le modalità da essa previste.
- Nel pignoramento delle somme giacenti sulla contabilità speciale dell’ente pubblico, la notifica al tesoriere determina l’effetto prenotativo del vincolo; il conflitto con il rimborso delle anticipazioni si risolve confrontando la data della notifica con quella in cui la procedura di regolazione si perfeziona attraverso le registrazioni contabili. Le somme già interessate dall’effetto solutorio prima della notifica restano fuori dal pignoramento; quelle ancora giacenti e non soggette a un valido vincolo legale sono assoggettabili all’esecuzione.
- Nel conto corrente bancario con saldo negativo, le singole rimesse solutorie non costituiscono crediti autonomi pignorabili: rileva il saldo unitario. Questa regola non esclude che il creditore possa aggredire somme ancora giacenti su un distinto conto infruttifero intestato al debitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9277/2020 del 20/05/2020
- Sentenza civile · 20 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9278/2020 del 20/05/2020
- Sentenza civile · 20 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9280/2020 del 20/05/2020
- Sentenza civile · 20 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9257/2020 del 20/05/2020
- Sentenza civile · 20 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9259/2020 del 20/05/2020
- Sentenza civile · 20 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9258/2020 del 20/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →