Parere n. 860/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Eudental s.r.l. contro l’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud per l’annullamento del provvedimento n. 1034 del 16 novembre 2022 di definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022, relativa alla definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2020
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’ASL ha determinato gli importi del fatturato 2020 non liquidati, o liquidati in misura ridotta, per effetto del superamento del budget di spesa della branca odontoiatrica e dell’applicazione della regressione tariffaria unica. Ha dedotto il difetto di motivazione nella determinazione degli importi, la violazione del legittimo affidamento derivante dall’avvenuta liquidazione, anche a saldo, di numerose fatture, la violazione degli obblighi contrattuali di comunicazione preventiva sull’andamento della spesa e sull’esaurimento del plafond, nonché l’illegittimità dell’omessa remunerazione integrale delle prestazioni, sostenendo che la regressione avrebbe potuto comportare soltanto una remunerazione ridotta. Prima di esaminare tali censure, la Sezione ha rilevato la necessità di chiarire se l’impugnazione della delibera di definizione della regressione tariffaria appartenga alla giurisdizione amministrativa o a quella ordinaria, nonché di verificare l’eventuale presenza di controinteressati e la ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Il parere
Il parere non definisce il ricorso nel merito e dispone un supplemento istruttorio. La Sezione richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, che ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria con riferimento a doglianze concernenti modalità e tempi della regressione tariffaria, considerate espressione di attività paritetica e di mere operazioni di calcolo incidenti sul corrispettivo contrattuale. Tuttavia, la Sezione osserva che il caso in esame riguarda direttamente la delibera di definizione della RTU e che la giurisprudenza amministrativa successiva ha assunto posizioni non univoche. Occorre quindi acquisire elementi sul fondamento giuridico della RTU e sui criteri di riparto utilizzati per determinare il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa. Il Ministero della salute dovrà chiarire se la delibera impugnata sia meramente attuativa di criteri predeterminati, se disponga di margini discrezionali oppure se stabilisca essa stessa i criteri, eventualmente sulla base dell’istruttoria del tavolo tecnico. Dovrà inoltre verificare se un eventuale accoglimento possa comportare l’aumento degli importi posti a carico degli operatori non ricorrenti, al fine di accertare l’esistenza di controinteressati, e dovrà trasmettere le principali delibere regionali sul meccanismo della RTU e chiarire se la delibera impugnata sia stata comunicata o pubblicata. La relazione integrativa dovrà essere depositata entro novanta giorni, previa interlocuzione con le altre parti, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni e controdeduzioni. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Giurisdizione sulla delibera di definizione della RTU
È necessario chiarire se l’impugnazione della delibera di definizione della regressione tariffaria unica riguardi un atto autoritativo, meramente attuativo di criteri predeterminati, oppure un’attività paritetica e contrattuale incidente sul corrispettivo spettante alla struttura accreditata.
Fondamento giuridico della RTU
Il Ministero della salute dovrà indicare il fondamento giuridico specifico del meccanismo della regressione tariffaria unica, mediante l’acquisizione delle norme o delle delibere regionali pertinenti.
Criteri di riparto della regressione tariffaria
Dovrà essere individuata e trasmessa la fonte che stabilisce i criteri per determinare il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa della branca o macroarea, chiarendo il rapporto tra tali criteri e la delibera impugnata.
Margine discrezionale della delibera impugnata
Occorre verificare se la delibera di definizione della RTU sia una mera applicazione esecutiva di criteri stabiliti a monte, se disponga di un margine di discrezionalità nell’applicazione di tali criteri o se stabilisca essa stessa i criteri di riparto, eventualmente sulla base dei lavori del tavolo tecnico.
Eventuali controinteressati
Il Ministero dovrà chiarire se l’eventuale accoglimento del ricorso possa determinare la rideterminazione in aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti, così da verificare l’esistenza di controinteressati cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato.
Comunicazione o pubblicazione della delibera
Dovrà essere chiarito se la delibera di regressione tariffaria sia stata comunicata o pubblicata, ai fini della valutazione dei profili di ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è il rimedio nel cui ambito è stato richiesto il parere della Sezione; il procedimento è sospeso per lo svolgimento degli incombenti istruttori.
Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023
“si tratta […] di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria […] l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro”
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione ordinaria quando le censure riguardano soltanto modalità e tempi della regressione o profili patrimoniali del rapporto contrattuale, senza contestare i provvedimenti a monte che hanno stabilito la regressione e i relativi criteri.
Delibera della Giunta regionale della Campania n. 2451 del 1° agosto 2003
È indicata nella delibera impugnata come uno degli atti regionali che hanno introdotto il meccanismo della regressione tariffaria unica; la Sezione ne richiede l’acquisizione per verificare il fondamento e la struttura della RTU.
Delibere della Giunta regionale della Campania sul meccanismo della RTU
La Sezione richiede l’acquisizione delle delibere regionali che definiscono in generale il meccanismo della RTU applicato nel caso concreto, per individuare la fonte dei criteri di riparto e la natura dell’attività svolta dall’ASL.
Massime di principio
- La qualificazione della controversia sulla regressione tariffaria dipende dal contenuto effettivo delle censure e dell’atto impugnato: la contestazione di sole modalità, tempi o operazioni di calcolo del corrispettivo può appartenere alla giurisdizione ordinaria, mentre la contestazione della determinazione autoritativa dei criteri di regressione può richiedere la verifica della giurisdizione amministrativa.
- Per stabilire se una delibera di definizione della regressione tariffaria sia esercizio di potere amministrativo o attività paritetica, occorre individuare la fonte dei criteri applicati e verificare se l’atto si limiti a eseguirli oppure introduca valutazioni discrezionali o criteri propri.
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può modificare in aumento gli importi posti a carico di altri operatori appartenenti alla medesima categoria, il giudice deve verificare la possibile esistenza di controinteressati e la necessità della loro partecipazione al procedimento o al giudizio.
- Nel ricorso straordinario, prima di decidere una questione di giurisdizione o di ricevibilità non adeguatamente istruita, il Consiglio di Stato può disporre l’acquisizione di una relazione integrativa, assicurando alle parti la possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni.
Impugnazione della regressione tariffaria unica per il 2020
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società che gestisce un centro odontoiatrico accreditato contro la delibera dell’ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022, con la quale è stata definita la regressione tariffaria unica applicata al fatturato dell’anno 2020. Il Ministero della salute ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Fatti e motivi del ricorso
L’ASL ha ritenuto superato il budget di spesa stabilito per la branca odontoiatrica e ha applicato percentuali di regressione tariffaria alle prestazioni eccedenti il plafond. La ricorrente ha contestato:
- il difetto di motivazione nella determinazione degli importi;
- la lesione del legittimo affidamento derivante dall’avvenuta liquidazione, anche a saldo, di numerose fatture;
- la mancata attivazione del potere di autotutela, che sarebbe stata necessaria per recuperare o rideterminare importi già liquidati;
- la violazione degli obblighi contrattuali dell’ASL di comunicare preventivamente l’andamento della spesa e la presumibile data di esaurimento del plafond;
- l’illegittimità dell’omessa remunerazione, sostenendo che la regressione potesse comportare soltanto una riduzione del corrispettivo.
Questione preliminare di giurisdizione
La Sezione ritiene che l’affare non sia maturo per la decisione, poiché occorre verificare la giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione delle delibere di definizione della RTU.
Viene richiamata l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, relativa a una delibera analoga della stessa ASL. In quella pronuncia è stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria poiché le censure riguardavano esclusivamente modalità e tempi della regressione, qualificati come attività paritetica e iure privatorum, incidente sul corrispettivo contrattuale mediante mere operazioni di calcolo. Anche il riferimento al legittimo affidamento e all’onere della prova è stato considerato indicativo della natura civilistica della controversia.
La Sezione precisa, tuttavia, che tale conclusione appare immediatamente applicabile alle sole intimazioni di pagamento successive alla delibera di regressione, mentre il caso in esame riguarda direttamente la delibera di definizione della RTU. Inoltre, la giurisprudenza successiva non è univoca: il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione amministrativa con la sentenza n. 5418 del 23 giugno 2025, mentre il TAR Campania ha riconosciuto quella ordinaria con la sentenza n. 4526 del 2 agosto 2024.
Necessità di chiarimenti sui criteri della RTU
La delibera impugnata richiama le delibere regionali, a partire dalla delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003, che hanno introdotto e aggiornato il meccanismo della RTU. Tuttavia, non risultano esplicitati i criteri con cui è stato determinato il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa della branca o macroarea.
Tale accertamento è decisivo per qualificare l’attività dell’ASL. Occorre stabilire se la delibera impugnata sia:
- meramente attuativa o esecutiva di criteri già stabiliti da fonti precedenti;
- dotata di un margine di discrezionalità nell’applicazione di criteri predeterminati;
- essa stessa determinativa dei criteri di riparto, eventualmente sulla base dell’istruttoria svolta dal tavolo tecnico.
Incombenti istruttori
Il Ministero della salute dovrà integrare la relazione, previa interlocuzione con la Regione Campania e con l’ASL Napoli 3 Sud ove necessario, chiarendo:
- il fondamento giuridico specifico del meccanismo della RTU;
- la fonte dei criteri di riparto tra le singole strutture;
- il rapporto tra tali criteri e la delibera impugnata;
- l’eventuale incidenza dell’accoglimento sugli importi richiesti agli operatori non ricorrenti;
- l’eventuale esistenza di controinteressati;
- la comunicazione o pubblicazione della delibera, ai fini della ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Dovranno inoltre essere trasmesse la delibera regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le ulteriori delibere regionali che disciplinano in generale la RTU applicata nel caso concreto.
Termini e rinvio
Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente partecipata alle altre parti, alle quali dovrà essere concesso un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni.
La Sezione dispone gli incombenti istruttori, ordina la comunicazione del parere anche alla Regione Campania e all’ASL Napoli 3 Sud e rinvia la trattazione a una successiva adunanza. Il ricorso non è quindi ancora deciso né nel merito né quanto alla giurisdizione.
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