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Sentenza

Sentenza del 13/02/2023 n. 4365 - Corte di Cassazione

Imposte dirette - Contratti simulati in frode al fisco - Natura commerciale dell'utilizzo di imbarcazione - Principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento fiscale per IRES, IRAP e IVA 2006 volto al recupero di costi ritenuti non inerenti sostenuti per un'imbarcazione in leasing, che l'Ufficio ha contestato essere in realtà utilizzata personalmente dal socio A.A.; l'Amministrazione ha qualificato l'operazione come simulazione/operazione infragruppo finalizzata ad eludere le imposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi della ricorrente (confermando che la motivazione della CTR era adeguata, che la delega di firma per gli atti fiscali è valida, che non è acclarata la simulazione del leasing per assenza di partecipazione del concedente, e che l'accertamento non rientrava nell'abuso del diritto), ma ha accolto il quinto motivo: ha stabilito che, se i costi relativi all'imbarcazione sono esclusi per inerenza (uso personale del socio), devono essere esclusi dal reddito dell'impresa anche i corrispondenti componenti positivi (ricavi) derivanti dall'utilizzo del bene, applicando il principio di 'netting' richiamato dall'art. 8 comma 2 D.L. 16/2012 e dall'ultimo comma dell'art. 37 DPR 600/1973. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla CTR Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare anche la quantificazione e le spese.

Norme richiamate

  • D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44, art. 8 comma 2

    Non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

    Principio di esclusione dal reddito dei ricavi direttamente connessi a costi riferibili a prestazioni/beni non effettivamente svolti; norma retroattiva e più favorevole al contribuente rispetto alla previgente disciplina.

  • D.P.R. 600/1973 art. 37 (ultimo comma)

    Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma 3, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso

    Riconoscimento del principio che le imposte pagate da soggetti interposti possono essere rimborsate se i redditi risultano poi imputati ad altro soggetto; utile a confermare il criterio di neutralità e netting quando si ricostruisce la reale titolarità economica.

  • D.P.R. 600/1973 art. 37-bis comma 2

    Disciplina sull'inopponibilità all'Amministrazione per operazioni elusive; la Corte ha ritenuto che la fattispecie esaminata non rientrava nell'ambito applicativo di tale articolo ratione materiae, per cui la norma non poteva essere applicata per detrarre imposte in senso diverso.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 109 comma 5 (ex art. 75 comma 5)

    Richiamata nella parte in cui la nozione di inerenza deve essere ricondotta alla nozione di reddito d'impresa: i costi sono deducibili solo se riferibili all'esercizio dell'attività imprenditoriale; il giudizio sull'inerenza è qualitativo.

  • D.P.R. 633/1972 artt. 4 e 19-bis

    Principi in tema di qualificazione d'impresa e detraibilità IVA: il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede l'inerenza dell'operazione all'attività dell'impresa.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)

    Norme procedurali di legittimità usate come parametri per censurare motivazione e violazioni di legge; la Corte ha applicato la giurisprudenza sul vizio motivazionale 'minimo costituzionale' e sui limiti del sindacato di fatto in Cassazione.

Massime di principio

  • Se un bene intestato all'impresa è effettivamente destinato all'uso personale del socio, i relativi costi non possono essere considerati inerenti e quindi non sono deducibili dall'impresa; inoltre i corrispondenti componenti positivi (eventuali ricavi attribuiti alla società) devono essere esclusi dal reddito della società (principio di netting).
  • L'art. 8 comma 2 D.L. 16/2012 va interpretato in senso favorevole al contribuente e può comportare l'esclusione retroattiva dei componenti positivi connessi a spese non effettivamente sostenute per l'attività aziendale.
  • Per configurare una simulazione contrattuale è generalmente richiesta la partecipazione simulatrice di tutti i contraenti essenziali; l'assenza di adesione del concedente (es. lessor) può escludere la simulazione del contratto di leasing.
  • La valutazione sull'inerenza dei costi è di natura sostanziale e qualitativa: non rilevano la sola potenziale utilità o la congruità della spesa, ma il collegamento effettivo con l'esercizio dell'attività d'impresa.
  • In tema di IVA, il diritto alla detrazione è subordinato all'inerenza dell'operazione all'attività dell'impresa; la semplice indicazione formale in fattura non basta a garantire la detrazione.
  • Dal punto di vista procedurale, la delega alla firma per gli atti dell'Amministrazione finanziaria è tipicamente considerata delega di firma (non di funzioni) e la sua mancata nominatività o temporaneità non invalida necessariamente l'atto se risulta l'organizzazione interna che legittima la sottoscrizione.
  • Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità di costi per uso personale/interposizione, deve anche tener conto, per ragioni di capacità contributiva e principio di neutralità, di escludere dal reddito societario i ricavi eventualmente indicati dall'Ufficio come prodotti dall'uso del bene; il mancato 'netting' può essere motivo di annullamento parziale dell'accertamento.

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