Cassazione Civile, Ordinanza n. 23030/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una delibera consiliare con cui una società aveva assunto l'impegno a garantire a un proprio esponente la difesa legale per fatti connessi alla carica, comprensiva della copertura dei relativi costi. Il giudizio di merito si è concentrato sulla qualificazione di tale impegno come accollo del debito verso il legale, sull'esistenza dell'adesione del creditore e sulla possibilità per la società di revocare successivamente l'impegno con una nota inviata al difensore. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1360, 1362, 2697 e 2222 c.c. e dell'art. 96 c.p.p., sostenendo che la documentazione non provasse il contratto di patrocinio tra il resistente e il difensore e che la nota del 29 dicembre 2010 fosse stata male interpretata; 2) violazione degli artt. 1360, 1362, 1324 e 1273 c.c., contestando la qualificazione della delibera come accollo e l'uso della successiva emissione delle fatture come comportamento concludente di adesione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prova dell'adeguatezza dell'importo richiesto dal professionista, che avrebbe dovuto essere parametrato alle tariffe; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., assumendo che la questione della completezza dell'allegazione difensiva sull'eccessività del compenso non fosse stata sottoposta al contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la qualificazione della delibera come accollo era coperta da giudicato, non essendo stata proposta impugnazione incidentale condizionata avverso la statuizione del Tribunale; inoltre la doglianza sull'esistenza del rapporto di patrocinio introduceva una questione nuova, non dedotta nei precedenti gradi. La censura sulla nota del 29 dicembre 2010 non colpiva la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva deciso nel senso dell'irrevocabilità dell'accollo già perfezionato con l'adesione del creditore. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la valutazione sulla congruità del compenso, alla luce della documentazione prodotta e della genericità della contestazione avversaria, era valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la valutazione di insufficienza della deduzione di parte rispetto ai documenti prodotti non integra violazione del contraddittorio, che si instaura con la produzione documentale stessa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1360 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione e effetti negoziali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o non pertinente alla ratio della decisione
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della delibera e della nota del 29 dicembre 2010; la Corte ha escluso che la doglianza cogliesse la ratio decidendi
art. 2697 c.c.
la Corte ha ritenuto che la prova dell'entità del credito fosse stata fornita con fatture e nota pro forma e che la contestazione della controparte fosse generica; la valutazione è di merito
art. 2222 c.c.
citato dalla ricorrente nel tentativo di escludere la prova del rapporto di patrocinio; la questione è stata giudicata nuova e quindi inammissibile
art. 96 c.p.c.
richiamato nel ricorso, ma senza rilievo decisivo nella motivazione di rigetto
art. 1273 c.c.
la Corte ha ribadito che, una volta prestata l'adesione del creditore alla convenzione di accollo, la stipulazione diviene irrevocabile nei suoi confronti
art. 1324 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione di atti unilaterali/negoziali, ma la censura è stata respinta
art. 101 c.p.c.
non è violato il contraddittorio quando il giudice valuta l'idoneità probatoria dei documenti già prodotti in causa; la valutazione resta riservata al merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
Massime di principio
- In tema di accollo, una volta che il creditore abbia aderito alla convenzione, l'impegno diviene irrevocabile e non può essere unilateralmente revocato dal debitore o dal terzo accollante.
- La qualificazione giuridica di una pattuizione già coperta da giudicato non può essere rimessa in discussione in cassazione se non è stata proposta idonea impugnazione della relativa statuizione.
- La deduzione che introduce per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito è inammissibile come questione nuova.
- La valutazione sull'adeguatezza o congruità di un compenso professionale, quando sorretta da documentazione specifica e da contestazioni generiche della controparte, integra apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
- Il contraddittorio sulle prove documentali si realizza con la loro produzione in giudizio; la successiva valutazione della loro significatività e sufficienza appartiene al giudice di merito e non viola, di per sé, l'art. 101 c.p.c.
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